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Novità Iva
14 Aprile 2012

Cessione di impianti radiotelevisivi: l’Agenzia chiarisce quale sia il trattamento fiscale ai fini Iva.

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Nella Risoluzione n. 33 del 10 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette delle cessioni di impianti radiotelevisivi.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (Decreto “salva Italia”), convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha integrato il Decreto Legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 (Testo Unico della radiotelevisione), inserendo un nuovo comma 7-bis.

Questa nuova disposizione ha previsto che la cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, deve essere considerata come cessione di ramo d’azienda.

La qualificazione della cessione come cessione di beni o come trasferimento di ramo d’azienda ha molta rilevanza ai fini dell’individuazione della tassazione indiretta da applicare.

Infatti, come precisato dall’Agenzia, soltanto qualora le operazioni in questione siano qualificate come cessioni di beni potranno essere assoggettate ad Iva. Sono, invece, escluse dalle cessioni imponibili ai fini Iva quelle che hanno ad oggetto aziende o rami d’azienda. I relativi atti di trasferimento sono assoggettati all’imposta proporzionale di registro.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate in tema di cessioni di impianti radiotelevisivi è, quindi, che la cessione delle attrezzature, unitamente ad altre risorse (come frequenze, marchi e brevetti), configura una cessione di azienda o di ramo d’azienda, come tale esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, mentre il trasferimento delle sole attrezzature configura una cessione di beni, rilevante ai fini dell’Iva.

E’ stato precisato che nella nuova disposizione è previsto che gli atti relativi ai trasferimenti di impianti posti in essere dagli operatori del settore prima dell’entrata in vigore della disposizione medesima sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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