Con Sentenza 22/10/2009, causa C-242/08, la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che la cessione di contratti costituisce, ai fini IVA, prestazione di servizi e non cessione di beni.
La questione riguarda il regime di IVA da applicare alla cessione di una società comunitaria di contratti di riassicurazione ad una società residente in Svizzera. Secondo quanto osservato dalla Corte di Giustizia i contratti di riassicurazione vita non possono essere identificati come beni materiali ai sensi dell’art. 5, VI Direttiva, ma vanno considerati come prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 6, VI Direttiva.
Inoltre, tale cessione non può essere qualificata assicurativa o finanziaria, né ai fini dell’esenzione né ai fini della territorialità.
Fonte: www.seac.it
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