Con Risoluzione 20 agosto 2009, n. 232, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla cessazione dell’attività professionale, ribadendo che quest’ultima non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni.
In particolare, come già puntualizzato nella Circolare n. 11/2007, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la cessazione si manifesta con la riscossione dei crediti vantati dal professionista e con l’assoggettamento degli stessi ad IVA, di cui all’art. 1, D.P.R. n. 633/1972.
Fonte: www.seac.it
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