La Cassazione con Sentenza 2 febbraio 2007, n. 2293, ha stabilito che deve versare l’IVA l’amministratore di una società che, oltre ad essere fornito di partita IVA, svolge, nell’ambito dell’attività aziendale, una vera e propria professione.
L’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, dispone che non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e cioè i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, o quelli derivanti dalla collaborazione a giornali o riviste.
Non rientrano in questa fattispecie i compensi percepiti dal contribuente che, titolari di partita IVA svolge contemporaneamente l’attività di amministratore di una società e di intermediario o perito industriale.
Fonte: www.seac.it
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