Con Sentenza n. 268/36/07, la Commissione Tributaria Regione Lazio ha stabilito l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione fornite dagli psicologi, in funzione al tipo di consulenza fornita ai clienti.
La CTR, nell’applicare il D.L. 17 maggio 2002, ha incluso lo psicologo tra gli operatori elencati nel D.M. 29 marzo 2001, le cui prestazioni sono esenti IVA nel solo caso in cui le stesse possano essere considerate “prestazioni sanitarie”.
Tuttavia, come rilevato dagli Ordini Professionali, l’attività dello psicologo può comportare la fornitura di prestazioni per le quali risulta difficile valutare l’inquadramento o meno delle stesse nell’ambito delle “prestazioni sanitarie” con ripercussioni di incertezza nell’applicazione dell’imposta.
Fonte: www.seac.it
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