NULL
Novità Iva
12 Maggio 2008

Casi di esenzione IVA per gli psicologi: Sentenza del CTR Lazio

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 268/36/07, la Commissione Tributaria Regione Lazio ha stabilito l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione fornite dagli psicologi, in funzione al tipo di consulenza fornita ai clienti.

La CTR, nell’applicare il D.L. 17 maggio 2002, ha incluso lo psicologo tra gli operatori elencati nel D.M. 29 marzo 2001, le cui prestazioni sono esenti IVA nel solo caso in cui le stesse possano essere considerate “prestazioni sanitarie”.

Tuttavia, come rilevato dagli Ordini Professionali, l’attività dello psicologo può comportare la fornitura di prestazioni per le quali risulta difficile valutare l’inquadramento o meno delle stesse nell’ambito delle “prestazioni sanitarie” con ripercussioni di incertezza nell’applicazione dell’imposta.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto