Con Sentenza n. 154/40/06, la CTP di Milano ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dei benefici prima casa.
Nel caso di specie, al momento dell’acquisto dell’immobile prima casa uno dei due coniugi aveva richiesto l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% per la sua parte di proprietà (50%). A seguito della separazione, avvenuta entro 5 anni dall’acquisto, il coniuge cede all’altro la sua parte chiedendo l’esenzione dalle imposte.
Secondo la Commissione, esiste un nesso di causalità diretto solamente tra tale atto di cessione e l’atto di separazione dei coniugi, ma non con l’atto di acquisto. Per questo motivo, avendo ceduto la parte di proprietà del bene entro i 5 anni dall’acquisto, il coniuge deve corrispondere la maggior imposta.
Fonte: www.seac.it
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