Con Sentenza n. 3827/2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso contro l’avviso di rettifica IVA “parziale”, non interrompe la prescrizione del diritto al rimborso sulla parte del credito IVA non oggetto di contestazione.
Secondo i giudici, infatti, il suddetto ricorso comporta l’interruzione dei termini prescrizionali (ai sensi dell’articolo 2943 del codice civile) esclusivamente in relazione al credito rivendicato dal contribuente sulle “poste contabili” relative al contenzioso.
Diversamente, la restante quota di credito chiesto a rimborso non beneficia dell’estensione del termine ordinario decennale di prescrizione.
Fonte: www.seac.it
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