Con Risoluzione 21 luglio 2008, n. 312, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all’interpretazione dell’articolo 7, D.P.R. n. 633/1972, ha chiarito che la prenotazione alberghiera fornita da una società che non si è identificata, ai fini IVA, in Italia, è assoggettata ad IVA in Italia, qualora la prenotazione alberghiera si riferisca ad alberghi ubicati nel territorio dello Stato.
L’Amministrazione finanziaria ha, infatti precisato che la fornitura di servizi alberghieri acquistati in nome proprio dalla società in esame e offerti, in esclusiva, alle agenzie di viaggi in tutto il mondo, consiste in una prestazione di servizi aventi ad oggetto beni immobili.
La circostanza che per la commercializzazione delle prenotazioni le agenzie di viaggio si avvalgano di un mezzo di comunicazione elettronico “internet”, equiparabile ad un telefono o ad un fax, esclude che di tratti di “commercio elettronico”.
Fonte: www.seac.it
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