Con Risoluzione 16 febbraio 2005 n. 21, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che il trattamento IVA dei contributi erogati da un ente pubblico dipende dagli obblighi assunti dal destinatario nei confronti dell’ente finanziatore.
In particolare, viene precisato, vi è assoggettamento ad IVA del contributo, se:
·1 è erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare e permettere;
·2 si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Nello specifico, il caso riguardava i contributi erogati ad una società da un’ASL per la realizzazione di un complesso ospedaliero.
Fonte: www.seac.it