E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 marzo 2011, il Regolamento n. 282/2011 del Consiglio dell’Unione Europea del 15 marzo 2011, recante disposizioni di attuazione della Direttiva comunitaria n. 112 del 2006 relativa al sistema comune dell’Iva.
Si ricorda che il Regolamento in questione, che trova applicazione dal 1° luglio 2011, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Nel Regolamento vengono fornite diverse importanti indicazioni riguardo ai concetti ed alle regole che rilevano nell’ambito dell’armonizzazione della normativa Iva.
Ad esempio, all’articolo 11 del Regolamento, è presente una definizione di stabile organizzazione: qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza ed una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie dell’organizzazione.
Viene, altresì, stabilito, all’articolo 22, che al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario al quale viene fornito un servizio, il prestatore del servizio deve esaminare la natura e l’utilizzazione del servizio fornito. Quando il prestatore non riesce in questo modo ad individuare la stabile organizzazione, deve esaminare se il contratto, l’ordinativo ed il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario medesimo identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l’entità che paga per il servizio.
Altrimenti, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo nel quale il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.
Ed ancora, in base a quanto stabilito dall’articolo 10 del Regolamento, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo nel quale sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. Inoltre, la mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo nel quale il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.
Inoltre, è stato precisato che il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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