Con Sentenza 13 marzo 2009, n. 10180 la Corte di Cassazione ha stabilito che quando l’attività di amministratore di condominio è svolta per più di un condominio, decade il requisito del coordinamento ai sensi dell’art. 5, D.P.R. n. 633/1972.
Secondo i giudici l’attività esercitata per più condomini va considerata come attività autonoma in quanto necessita di mezzi che comportano una organizzazione e quindi sui compensi va applicata l’IVA.
Fonte: www.seac.it
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