Con la Risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo all’individuazione dell’esatta aliquota da applicare ai corrispettivi dei lavori consistenti in migliorie dell’abitazione “prima casa”, commissionati dall’istante, socio di una cooperativa edilizia, alla ditta appaltatrice che è stata incaricata di costruire la stessa abitazione per conto della cooperativa.
L’Agenzia ha ricordato che la normativa prevede che il regime Iva agevolato (Iva al 4 %) spetta nelle ipotesi di contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione abitativa non di lusso. I lavori possono essere commissionati da imprese costruttrici, da cooperative edilizie o da persone fisiche con i requisiti “prima casa”. Nel caso di specie, quindi, l’aliquota ridotta è sicuramente applicabile ai lavori di costruzione commissionati dalla cooperativa edilizia della quale è socio il soggetto istante.
Riguardo ai lavori di miglioramento (extracapitolato) commissionati dal singolo socio, non può dirsi che si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia in quanto l’abitazione sulla quale devono essere realizzati non è ancora completata. Si tratta, piuttosto, di prestazioni che si inseriscono nel processo di costruzione dell’immobile ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi che possono assicurare una migliore funzionalità dell’abitazione.
Dato che il socio che richiede questi lavori di miglioramento ha i requisiti per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, alle prestazioni in questione è applicabile l’aliquota del 4 %.
L’Agenzia ha, altresì, precisato che l’aliquota agevolata è applicabile soltanto se, dopo l’esecuzione dei lavori di miglioramento, l’abitazione conserva le caratteristiche di abitazione non di lusso.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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