NULL
Novità Iva
10 Novembre 2012

Acquisto di carburante esclusivamente mediante carte elettroniche: non e’ piu’ necessaria la scheda carburante.

Scarica il pdf

Nella Circolare n. 42 del 9 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli effetti della nuova normativa introdotta dal Decreto Sviluppo (articolo 7, comma 2, lett. p), del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011) riguardo alla scheda carburante e, in particolare, all’utilizzo di essa da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Per tali soggetti, la nuova disciplina prevede l’esonero dall’obbligo di tenuta della scheda carburante ai fini della detrazione dell’Iva sugli acquisti e della deduzione del costo di acquisto nell’ambito dell’imposizione sui redditi.

I soggetti che, però, effettuano degli acquisti di carburante anche mediante mezzi diversi di pagamento dovranno adottare la scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.

Ciascun soggetto deve scegliere un unico sistema di certificazione degli acquisti, anche se utilizza più veicoli nell’ambito della propria attività.

E’ possibile utilizzare le carte elettroniche anche per effettuare acquisti diversi da quello di carburante. Se, però, l’acquisto di carburante viene effettuato contestualmente ad altro acquisto, è necessario che avvenga mediante una transazione distinta.


Inoltre, la carta elettronica utilizzata per effettuare l’acquisto di carburante può essere utilizzata anche per effettuare acquisti estranei all’attività d’impresa o professionale.

Al fine di poter essere esonerati dall’obbligo della tenuta della scheda carburante, le carte di credito, di debito o prepagate utilizzate per l’acquisto del carburante devono essere state emesse da operatori finanziari soggetti ad obbligo di comunicazione, ossia banche, Poste Italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e tutti gli altri operatori finanziari tenuti a comunicare all’Anagrafe Tributaria le diverse operazioni poste in essere.

Le carte elettroniche devono essere state emesse da soggetti residenti in Italia o dotati di una stabile organizzazione in Italia. I soggetti non residenti, infatti, non sono soggetti all’obbligo di comunicazione suddetto.

Inoltre, il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e dall’estratto conto relativo alla carta elettronica devono risultare almeno gli elementi necessari per individuare l’acquisto, come la data ed il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento di carburante e l’ammontare del corrispettivo versato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
4 Ottobre 2024
Esenzione IMU per enti non commerciali: indicazioni dal MEF

Il 16 luglio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2, che...

4 Ottobre 2024
Codici imposta sostitutiva sugli straordinari del personale sanitario

Il 22 luglio 2024 sono stati istituiti, attraverso la risoluzione n. 36/E, i codici...

4 Ottobre 2024
Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Gse

Il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto