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Novità Iva
17 Dicembre 2011

Acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’Iva da parte degli esportatori abituali: le regole in caso di conferimento di ramo d’azienda e di subentro nel plafond della conferente.

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Nella Risoluzione n. 124 del 14 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo agli effetti, per la società conferitaria, dell’operazione straordinaria di conferimento di ramo d’azienda riguardo alla facoltà di acquistare beni e servizi senza Iva, utilizzando il plafond maturato nell’anno 2011 dalla società conferente.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il diritto ad usufruire dello speciale trattamento fiscale degli acquisti senza applicazione dell’Iva deriva da una situazione oggettiva, ossia dall’essere esportatore abituale nei limiti quantitativi previsti dalla normativa.
E tale situazione si verifica anche quando il conferitario subentra, per effetto del conferimento del ramo d’azienda, nell’attività di esportazione.

Nel caso di specie sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, entrambe le società, conferente e conferitaria, avrebbero continuato ad effettuare operazioni che attribuivano lo status di esportatore abituale. L’Agenzia ha, quindi, affermato che, in relazione a tale situazione, il plafond maturato dalla conferente viene diviso con la conferitaria, subentrante nell’attività dedita all’esportazione.

Inoltre, per determinare il quantum di plafond, maturato dalla conferente nell’anno 2011, trasferibile alla conferitaria, l’Agenzia ha confermato la soluzione prospettata dall’interpellante. In particolare, il plafond potrà essere utilizzato dalla società conferitaria in funzione di un rapporto che vede al numeratore l’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che si presume che la stessa società porrà in essere nel 2012 ed al denominatore la somma di tale ammontare e dell’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che si presume che la società conferente porrà in essere nel 2012.

Riguardo agli adempimenti da osservare, nell’atto di conferimento la società conferente indicherà il passaggio del plafond ed i criteri di attribuzione del plafond, in parte alla società medesima ed in parte alla conferitaria. Quest’ultima dovrà provvedere ad indicare l’operazione nella comunicazione di variazione dati da rendere ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, compilando il modello AA7/10, quadro D.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la società conferitaria dovrà barrare le caselle 2a e PL, relative al conferimento del ramo d’azienda ed al subentro nella facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta. Infine, dovrà essere indicato, negli appositi spazi del modello, il codice fiscale della società conferente.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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