Con Sentenza 19 ottobre 2007, n. 21941, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla portata dell’art. 3, D.P.R. n. 444/1997 relativamente alla necessità dell’apposizione della firma del gestore dell’impianto di distribuzione sulla scheda carburante per poter fruire della detrazione d’imposta sull’acquisto del carburante.
Secondo la Cassazione, il legislatore ha inteso l’apposizione della firma del gestore come una convalida del rifornimento e per questo motivo essa costituisce elemento essenziale per la detrazione dell’imposta in base alle risultanze della scheda carburante. La sua mancanza, quindi, non consente la detrazione dell’IVA sull’acquisto del carburante da parte dell’acquirente.
Fonte: www.seac.it
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