NULL
Novità Iva
27 Ottobre 2007

Acquisto carburante: necessaria la firma per la detrazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 19 ottobre 2007, n. 21941, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla portata dell’art. 3, D.P.R. n. 444/1997 relativamente alla necessità dell’apposizione della firma del gestore dell’impianto di distribuzione sulla scheda carburante per poter fruire della detrazione d’imposta sull’acquisto del carburante.

Secondo la Cassazione, il legislatore ha inteso l’apposizione della firma del gestore come una convalida del rifornimento e per questo motivo essa costituisce elemento essenziale per la detrazione dell’imposta in base alle risultanze della scheda carburante. La sua mancanza, quindi, non consente la detrazione dell’IVA sull’acquisto del carburante da parte dell’acquirente.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
7 Febbraio 2025
Holding: cos’è.

Una holding (società madre o parent) è una società che controlla, tramite quote o...

7 Febbraio 2025
Controlli automatici sulle dichiarazioni: nuovi codici

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5 del 24 gennaio 2025, ha introdotto...

7 Febbraio 2025
Credito d’Imposta al 100% per la ZES Unica agricoltura e pesca

Le imprese beneficiarie possono consultare l’ammontare del credito d’imposta per la...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto