Con Risoluzione 17 dicembre 2007, n. 377, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la non assoggettabilità ad IVA di un’automobile acquistata da un cittadino privato italiano residente in uno Stato membro (Germania) che successivamente, a causa del trasferimento del proprietario in Italia, venga introdotta nel nostro Paese.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso esaminato, l’immatricolazione dell’auto in Germania costituisce un’operazione interna territorialmente rilevante in quello Stato. La successiva richiesta di immatricolazione in Italia non è, quindi, dovuta a seguito di un contratto di acquisto a titolo oneroso; la sua causa risiede nel trasferimento del proprietario in Italia.
L’Agenzia delle Entrate afferma, comunque, che tale trasferimento potrebbe essere soggetto ad IVA se fosse provato lo stretto legame tra l’acquisto dell’auto ed il trasferimento di sede del proprietario.
Fonte: www.seac.it
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