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Novità Iva
28 Aprile 2012

Acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto passivo Iva non iscritto all’archivio VIES: non si applica il meccanismo dell’inversione contabile.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 42 del 27 aprile 2012, ha fornito dei chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica da attribuire alle operazioni intracomunitarie effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia che non sia regolarmente iscritto all’archivio informatico VIES.

In particolare, l’istanza di interpello presentata all’Agenzia riguarda una società italiana che ha concluso con una ditta tedesca un contratto per la fornitura di pannelli fotovoltaici da installare su un immobile. La ditta tedesca ha consegnato la merce nel mese di aprile 2011, nonostante fosse previsto nel contratto un termine anteriore per l’esecuzione della fornitura (e l’accordo era stato comunque concluso precedentemente all’introduzione della normativa sull’archivio VIES), ed ha emesso una fattura con l’indicazione di transazione intracomunitaria esente Iva. La società istante, però, al momento della consegna della merce, non aveva ancora presentato la domanda di iscrizione all’archivio VIES. La domanda è stata presentata in quel momento e l’inserimento nell’archivio in questione è avvenuto soltanto successivamente (dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda).

Il quesito posto all’Agenzia riguarda la corretta qualificazione giuridica da attribuire all’operazione e soprattutto il corretto regime Iva da applicare all’operazione medesima.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, evidenziato che un’operazione di acquisto intracomunitario si considera effettuata all’atto della consegna del bene nel territorio dello Stato. Inoltre, qualora, anteriormente alla consegna della merce, venga emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, per la parte fatturata o pagata, al momento del ricevimento della fattura o del pagamento.

La data di perfezionamento dell’accordo, invece, non assume alcuna rilevanza. Con riferimento al caso di specie, dal momento che la consegna è avvenuta nel mese di aprile 2011 e le fatture emesse sono dei mesi di aprile e di maggio 2011 e, quindi, comunque di date successive all’entrata in vigore della nuova normativa, l’eccezione sollevata dall’istante non può essere accolta.

Inoltre, nel periodo che intercorre tra la presentazione della dichiarazione di volontà di porre in essere le operazioni intracomunitarie (per l’iscrizione nell’archivio VIES) ed il rilascio dell’autorizzazione o l’emissione del diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo non è legittimato a compiere le operazioni intracomunitarie.

Riguardo alle conseguenze della mancata iscrizione nell’archivio VIES del soggetto passivo italiano rispetto al regime Iva da applicare alle operazioni intracomunitarie comunque effettuate, nella Risoluzione è stato affermato che eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate dal soggetto passivo italiano non ancora incluso nell’archivio VIES, o escluso da esso a seguito di diniego o revoca, devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia.

Se il soggetto passivo italiano non incluso nell’archivio VIES effettua, invece, un acquisto da un soggetto passivo comunitario, l’acquisto non può essere considerato quale operazione intracomunitaria e l’Iva non è dovuta in Italia, ma nel Paese del fornitore. Non è, quindi, applicabile il meccanismo del reverse charge.

L’Agenzia delle Entrate ha comunque escluso che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, debbano applicarsi delle sanzioni al soggetto passivo italiano che ha effettuato l’acquisto intracomunitario senza essere iscritto all’archivio VIES. La violazione della normativa, infatti, si è verificata precedentemente alla pubblicazione (avvenuta il 1° agosto 2011) della Circolare dell’Agenzia delle Entrate con la quale sono stati forniti i chiarimenti più importanti in relazione alla nuova normativa in materia.    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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