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Novità Iva
25 Gennaio 2014

Acqua di sorgente: la vendita e’ assoggettata ad aliquota Iva ordinaria.

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Nella Risoluzione n. 11 del 17 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello in merito al corretto trattamento da applicare ai fini Iva alla vendita di acqua destinata al consumo umano in bottiglia (acqua di sorgente o acqua da tavola), diversa dall’acqua minerale.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’aliquota Iva agevolata del 10 % è applicabile ai soli corrispettivi dovuti per l’erogazione dell’acqua potabile e non potabile, effettuata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni, o con le società autorizzate all’erogazione del servizio, mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica comunale. In questo caso, il corrispettivo è commisurato ai consumi, misurati tramite contatori intestati ai singoli utenti.

Il trattamento fiscale agevolato non può, invece, essere esteso alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, simile all’acqua potabile, ma commercializzata come le acque minerali. In questi casi, è applicabile l’aliquota Iva ordinaria, attualmente al 22 %.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che, dal momento che non erano stati forniti chiarimenti ufficiali in precedenza sulla questione, non debbono essere erogate sanzioni per il comportamento seguito fino ad ora nell’applicazione dell’aliquota Iva al 10 % per la commercializzazione dell’acqua di sorgente.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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