Con Sentenza 6 novembre 2009, n. 23585, la Corte di Cassazione ha stabilito che il “brogliaccio” trovato presso i clienti rende superflua l’ispezione sulle scritture contabili, in quanto l’Amministrazione finanziaria può accertare induttivamente l’imposta sul valore aggiunto anche se la Guardia di finanza, che ha effettuato il controllo, non ha ispezionato la contabilità del fornitore.
Secondo la Suprema Corte, quindi, tanto in sede di accertamento induttivo fondato sul ritrovamento della contabilità parallela “in nero”, tanto in sede di contenzioso, ricade comunque sul contribuente l’onere probatorio contrario, ossia la possibilità di fornire spiegazioni attendibili circa i dati annotati sul brogliaccio rinvenuto “anche presso terzi”.
Fonte: www.seac.it
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