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Novità Irpef - Ires
31 Maggio 2019

Visto di conformità infedele: chiarimenti sulle nuove regole per i CAF ed i professionisti abilitati

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Nella Circolare n. 12 del 24 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla nuova disciplina del visto di conformità infedele.

La disciplina attualmente vigente prevede che, in caso di visto di conformità infedele su un modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 % della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il CAF o il professionista possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, qualora il contribuente non intenda presentare una nuova dichiarazione, possono trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempre che l’infedeltà del visto non sia stata già oggetto di contestazione.

Questa regola si sostituisce a quella previgente secondo la quale, in caso di visto infedele, i soggetti in questione dovevano versare un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione.

Anche la nuova disciplina trova applicazione esclusivamente alle ipotesi di controllo formale della dichiarazione.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 30 marzo 2019. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove misure riguardanti gli errori commessi dai CAF e dai professionisti abilitati si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente all’entrata in vigore della disciplina che le prevede e, pertanto, dall’assistenza fiscale prestata nel 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che, sia nel caso di trasmissione della dichiarazione rettificativa del contribuente, che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di tali soggetti è limitata al pagamento dell’importo corrispondente al 30 % della maggiore imposta riscontrata, o, per l’assistenza fiscale prestata fino al 2018, della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

In particolare, per l’assistenza fiscale prestata fino al 2018, in caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa con pagamento di una somma pari alla sanzione da parte del CAF/professionista e successiva consegna al contribuente del modello F24 con gli importi dell’imposta e degli interessi da versare, il CAF/professionista devono ritenersi liberati. L’omesso o carente versamento dell’imposta e degli interessi saranno, quindi, da attribuirsi esclusivamente al contribuente.

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