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Novità Irpef - Ires
19 Novembre 2021
3 Minuti di lettura

Visto di conformità in caso di opzioni per cessione o sconto: cambia il modello di comunicazione.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2021, sono state approvate delle modifiche al precedente Provvedimento con il quale era stata regolata la comunicazione relativa all’esercizio delle opzioni per la cessione o lo sconto in caso di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica.

In particolare, è previsto che, per tutti gli interventi di questo tipo, deve essere richiesto il visto di conformità dei dati contenuti nella documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Fino ad ora, il visto era necessario soltanto per le opzioni esercitate nell’ambito dell’agevolazione del Superbonus.

La comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la comunicazione relativa agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, essa può essere inviata esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare un amministratore di condominio ed i condomini non hanno provveduto a nominarlo, la comunicazione in questione deve essere inviata da uno dei condomini delegato a tale fine. In questi casi, il soggetto che rilascia il visto di conformità è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità ed i dati relativi alle asseverazioni ed attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

Anche la comunicazione relativa alla cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, per gli interventi sulle singole unità immobiliari e per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Con il Provvedimento del 12 novembre 2021 sono state, altresì, adottate le necessarie modifiche al modello di comunicazione approvato in precedenza ed alle istruzioni per la compilazione del modello medesimo. Sono state, inoltre, approvate le nuove specifiche tecniche per l’invio del modello in questione.

Ricordiamo che questo Provvedimento interviene successivamente all’adozione di una serie di Provvedimenti in materia. In particolare, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione del Decreto “Rilancio” del 2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro delle facciate degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

E’ stato poi approvato un modello per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di tali opzioni, modificato con ulteriori Provvedimenti successivi.

Con il Decreto “anti-frodi” (Decreto Legge n. 157 dell’11 novembre 2021) è stato previsto che, per l’esercizio delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni d’imposta. Quindi, con questo nuovo Provvedimento, sono state apportate le necessarie modifiche al Provvedimento dell’8 agosto 2020 e sono stati approvati il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di tale modello all’Agenzia delle Entrate.

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