Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2014, è stato disposto, per l’anno 2014, il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.
Nel provvedimento, in particolare, è stato stabilito che i contribuenti che sono tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, devono effettuare i predetti versamenti:
– entro il 7 luglio 2014, senza la maggiorazione;
– dall’8 luglio al 20 agosto 2014, con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.
E’ stato, inoltre, precisato che tale differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime previsto in favore dell’imprenditoria giovanile (ex art. 27, comma 1, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011), anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni o imprese aventi i predetti requisiti.