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Novità Irpef - Ires
13 Ottobre 2017

Trattamento di fine mandato: le conseguenze fiscali della rinuncia

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una nuova questione, sottoposta al suo esame tramite interpello. La società interpellante è una società a responsabilità limitata partecipata in maniera paritaria da quattro soci persone fisiche. Il consiglio di amministrazione della società è composto da quattro membri, dei quali due sono anche soci e due, invece, non sono soci.

La società istante ha precisato di aver accantonato, nel corso degli anni, una somma di denaro a titolo di trattamento di fine mandato, pari al 10 % del compenso lordo percepito dagli amministratori. Nel corso di una trattativa per la cessione della maggioranza delle quote sociali ad un’altra società, i quattro amministratori hanno rinunciato al trattamento di fine mandato accantonato in precedenza.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la rinuncia alle quote di TFM da parte degli amministratori e le conseguenze fiscali di tale rinuncia.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 124 del 13 ottobre 2017, ha fornito diversi chiarimenti. In particolare, con riferimento al caso specifico, è stato evidenziato che gli amministratori soci della società istante, attraverso la rinuncia alle quote del TFM accantonate, intendono apportare nuove risorse al patrimonio della società partecipata, con il conseguente aumento del costo delle partecipazioni da loro detenute. I crediti delle quote di TFM riguardano comunque delle persone fisiche che non esercitano un’attività d’impresa e, quindi, non vi è alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti ed il loro valore nominale. La società partecipata, pertanto, non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva in base a quanto stabilito dal comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR. In questo caso, non sarà neanche necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto della rinuncia.

Ricordiamo che il comma 4-bis dell’articolo 88 è stato introdotto dal “Decreto internazionalizzazione” e stabilisce che la rinuncia da parte dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.

La disposizione in questione, quindi, fa riferimento alla qualifica di socio. Non troverà certamente applicazione, pertanto, con riferimento alla rinuncia alle quote del trattamento di fine mandato da parte degli amministratori non soci. In tale ipotesi, se la società istante ha portato in deduzione le quote di TFM accantonate, dovrà assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva. Altrimenti, la rinuncia non avrà alcuna conseguenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, affermato che i crediti rinunciati, che si considerano giuridicamente incassati, dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società istante. Con riferimento, invece, alla rinuncia effettuata dagli amministratori non soci, sarà la società istante ad assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al TFM nei limiti in cui siano stati dedotti gli accantonamenti effettuati in precedenza. Gli amministratori non soci non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.

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