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20 Settembre 2019

Trasferimento sede società-madre da Lussemburgo in Svizzera: può mantenersi l’esenzione dei dividendi

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un quesito in materia di dividendi corrisposti da una società figlia ad una società madre in caso di trasferimento della sede della seconda società.

Nel caso rappresentato all’Agenzia delle Entrate vi è una società istante italiana interamente controllata da una società che prima era lussemburghese. Quest’ultima ha trasferito la propria sede dal Lussemburgo alla Svizzera in una condizione di continuità giuridica. La legislazione del primo Paese, infatti, consente la cancellazione dal Registro delle Imprese del luogo e la prosecuzione dell’attività in un altro Stato senza che questo determini la liquidazione o lo scioglimento della società coinvolta. D’altra parte, la normativa della Svizzera consente l’iscrizione nel Registro delle Imprese locale e la continuazione dell’attività nel Paese in questione senza che vi sia ricostituzione di una nuova società.

Secondo quanto precisato dall’istante, per effetto del trasferimento di sede, il regime fiscale delle distribuzioni di utili dalla società controllata alla società controllante non sarà più regolato dalle disposizioni della Direttiva Comunitaria madre-figlia, ma dall’Accordo tra l’Unione Europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio delle informazioni finanziarie al fine del miglioramento dell’adempimento fiscale internazionale.

In particolare, l’Accordo in questione prevede che i pagamenti dei dividendi tra società figlie e società madri non sono soggetti ad imposizione fiscale nello Stato d’origine qualora ricorrano determinate condizioni. Si tratta di condizione analoghe a quelle previste dalla Direttiva Comunitaria madre-figlia, ossia, in particolare, la detenzione diretta da parte della società madre di almeno il 25 % del capitale della società figlia per un periodo minimo di due anni.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, quindi, la possibilità o meno per i dividendi distribuiti dalla società controllata di continuare a beneficiare dell’esenzione da ritenuta, a seconda che si consideri o meno interrotto il periodo di possesso delle partecipazioni in capo alla controllante a seguito del trasferimento della  sua sede.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 380 dell’11 settembre 2019, ha precisato che, nel caso specifico, sono presenti dei profili di continuità giuridica che sono da ritenersi idonei ad assicurare la continuità del periodo di possesso delle partecipazioni.

Pertanto, l’eventuale corresponsione di dividendi dalla società italiana alla società controllante trasferitasi in Svizzera potrà beneficiare del regime di esenzione da ritenuta previsto nell’Accordo tra l’Unione Europea e la Confederazione Svizzera, purché naturalmente sussistano tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi indicati in tale normativa e che non sono stati oggetto di esame in sede di risposta ad interpello.

Tali requisiti sono la residenza fiscale in Svizzera della società madre anche ai fini convenzionali, l’assoggettamento ad imposizione diretta sugli utili senza beneficio di esenzioni e l’adozione della forma di una società di capitali individuata nell’Accordo.

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