NULL
Novità Irpef - Ires
18 Maggio 2018

Tassazione di gruppo e riorganizzazione societaria: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 40 del 17 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del regime della tassazione di gruppo in relazione ad un’operazione di riorganizzazione societaria.

La situazione rappresentata all’Agenzia delle Entrate è di un gruppo costituito da quattro società: la prima è anche indicata come holding; la seconda società del gruppo è una società per azioni che opera nel settore ambientale; la terza società opera nel settore dell’editoria; la quarta società opera nel settore dello sport. Le quote societarie delle quattro società sono interamente detenute da persone fisiche che appartengono al medesimo nucleo familiare.

L’istante ha reso noto che è stata decisa una riorganizzazione del gruppo nella quale è prevista la costituzione, nel mese di giugno del 2017, della prima società, nel ruolo di capogruppo, alla quale i soci conferiranno l’intero capitale sociale della seconda società mediante un’operazione di conferimento. La prima società acquisirà anche le partecipazioni al capitale sociale della terza e quarta società.

Vi sarà un controllo, da parte della holding nei confronti delle altre società del gruppo, “qualificato”. Infatti, la prima società deterrà interamente il capitale sociale delle altre società e la titolarità dei diritti di voto e dei diritti agli utili. La holding e le sue partecipate intendono, poi, optare per il regime del consolidato fiscale nazionale.

E’ precisato, inoltre, che la quarta società, a differenza delle altre società, ha un esercizio di bilancio non coincidente con l’anno solare (termina il 30 giugno di ogni anno). La società in questione modificherà la durata del proprio periodo d’imposta, in modo tale da allinearlo all’anno solare ed al periodo d’imposta delle altre società facenti parte del gruppo. Infatti, il periodo d’imposta che avrà inizio il 1° luglio 2017 si chiuderà il 31 dicembre del 2017 e, dal 2018, i periodi d’imposta di tutte le società del gruppo saranno compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per la holding, neo costituita, di consolidare la società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, già nel periodo d’imposta della propria costituzione e, in particolare, con riferimento al periodo 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la holding può optare, nella qualità di consolidante, già nell’esercizio nel quale è costituita, per il regime della tassazione di gruppo anche con la quarta società, consolidando i redditi prodotti da quest’ultima nel periodo d’imposta compreso tra il 1° luglio 2017 ed il 31 dicembre del 2017.

L’opzione per il consolidato fiscale deve essere comunicata dalla holding all’Agenzia delle Entrate mediante il modello “Comunicazioni per i Regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l’Opzione Irap”, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del 2017, ossia entro il 31 ottobre 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito, che non impedisce l’accesso al regime della tassazione di gruppo la circostanza che la quarta società svolga un’attività diversa da quella svolta dalla società controllante. Ciò che rileva è che la società controllata determini il reddito secondo gli ordinari criteri previsti per le società di capitali e che non usufruisca di una riduzione dell’aliquota Ires.

La seconda e la terza società potranno aderire al regime della tassazione di gruppo con la consolidante dal periodo d’imposta 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018. L’opzione congiunta per il consolidato fiscale dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante la dichiarazione dei redditi del 2018.

E’ stato, inoltre, presentato, riguardo alla medesima situazione, un interpello anti-abuso, volto a richiedere la conferma che la riorganizzazione del gruppo non costituisca una forma di abuso del diritto o di elusione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, nelle diverse operazioni di riorganizzazione del gruppo descritte nell’interpello, non si configura alcun indebito risparmio d’imposta. In proposito, l’Agenzia ha ricordato che, per vantaggi fiscali indebiti, si intendono i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Inoltre, ha anche ricordato che il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio d’imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo.

Nel caso specifico, l’eventuale risparmio d’imposta derivante dall’accesso al consolidato fiscale, non può considerarsi “indebito”, in quanto trattasi di un vantaggio offerto dallo stesso sistema tributario e, quindi, non contrario ad esso. Inoltre, la definizione dell’assetto partecipativo più idoneo ad accedere al regime della tassazione di gruppo non può ritenersi autonomamente un comportamento elusivo.

La riorganizzazione della struttura partecipativa è stata posta in essere attraverso una serie di atti che sono di per sé legittimi e consentono di soddisfare i requisiti per l’accesso al regime del consolidato fiscale ed ai conseguenti vantaggi fiscali promossi, come detto, dallo stesso legislatore.

Infine, con riferimento specifico all’opzione per il consolidato fiscale da parte della holding e della quarta società, già dal 2017, l’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che non può riconoscersi alcun profilo di abusività nella modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale da parte della società controllata, al fine di allinearla alla data di chiusura dell’esercizio della holding e delle altre società del gruppo.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto