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Novità Irpef - Ires
21 Ottobre 2022
4 Minuti di lettura

Sussidi per le imprese in difficoltà: no alla tassazione anche se erogati dopo la fine dello stato di emergenza.

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Quale trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus?

A presentare istanza di interpello è una Provincia che ha deliberato la concessione, nel 2022, di sussidi per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria in favore di imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti. I criteri di concessione dei sussidi considerano l’attività svolta entro il 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato di emergenza.

I beneficiari dei sussidi sono le imprese che hanno iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2021 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 o che non hanno beneficiato dei sussidi concessi in base alle precedenti delibere della Giunta Provinciale del 2020 e che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 60 % nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il quesito posto dall’istante all’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità ai sussidi concessi ed erogati successivamente alla data del 31 marzo 2022, e quindi successivamente alla fine dello stato di emergenza, sulla base dei criteri determinati con la suddetta delibera, della disposizione del “Decreto Ristori” dell’ottobre del 2020 che prevede la detassazione delle misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 516 del 18 ottobre 2022, ha ricordato che la disposizione suddetta, ossia l’articolo 10 bis del “Decreto Ristori”, prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e diversi da quelli esistenti prima della stessa emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione ed ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Pertanto, si tratta di contributi che non sono assoggettati a tassazione in considerazione della finalità di aiuto economico svolta nei confronti dei beneficiari, consistente nel contrastare le conseguenze negative dell’emergenza sanitaria.

Nel caso descritto nell’istanza di interpello, la Provincia istante ha dichiarato di concedere ed erogare dei sussidi alle imprese che operano in settori particolarmente colpiti dall’emergenza e che si tratta di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza stessa. La finalità dei sussidi in questione, come risulta dalla stessa delibera provinciale, è quella di sostenere le imprese che operano in settori particolarmente penalizzati dall’emergenza sanitaria e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d’affari. Ne possono beneficiare i liberi professionisti, i lavoratori autonomi ed i soggetti che esercitano attività d’impresa.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che tali sussidi, anche se erogati successivamente alla fine dello stato di emergenza, in applicazione di quanto stabilito dal “Decreto Ristori”, non assumono rilevanza fiscale. In particolare, infatti, sono stati erogati a seguito dell’emergenza sanitaria a soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione ed a lavoratori autonomi e sono diversi dalle misure esistenti prima della stessa emergenza.

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