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23 Aprile 2021

Sussidi e indennità in emergenza Coronavirus: se erogati a lavoratori autonomi, non sono imponibili

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di due quesiti relativi al trattamento fiscale da applicare a due diversi sussidi erogati in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Il primo quesito è stato presentato da un ente previdenziale obbligatorio, istituito per una categoria di professionisti, con personalità giuridica di diritto privato, che ha erogato, in qualità di sostituto d’imposta, un sussidio per gli iscritti titolari di pensione di invalidità e di pensione indiretta per i superstiti, deliberato nel maggio del 2020. In particolare, tale sussidio è destinato ai professionisti iscritti che sono stati esclusi dall’indennizzo previsto dal Decreto “Cura Italia”. Il sussidio è corrisposto una sola volta, alle stesse condizioni reddituali e nella stessa misura di quelle previste dai Decreti emanati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione del Decreto “Cura Italia”.

L’istante ha intenzione di erogare il sussidio in questione applicando la ritenuta. Ma il sussidio deve effettivamente essere assoggettato a ritenuta o non è imponibile ai fini Irpef nei confronti di coloro che lo percepiscono?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 272 del 20 aprile 2021, ha ricordato che il Decreto “Cura Italia” ha previsto delle misure di sostegno per i lavoratori dipendenti ed autonomi che, in conseguenza dell’emergenza Coronavirus, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Rientrano in queste misure anche l’erogazione per il mese di marzo del 2020 di un’indennità pari a 600 Euro che non concorre alla formazione del reddito del percipiente.

Tra le cause che impediscono l’erogazione di questa indennità vi è la percezione da parte del lavoratore autonomo di una pensione.

Un Decreto emanato nel mese di maggio del 2020 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto il riconoscimento anche per il mese di aprile del 2020 di un’indennità di 600 Euro, che non concorre, anch’essa, alla formazione del reddito del percipiente ai fini Irpef, a coloro che avevano già percepito l’indennità per il mese di marzo e, in presenza di determinate condizioni, anche ai professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato. Anche in questo caso il beneficio non è stato riconosciuto ai professionisti titolari di pensione.

Ecco, pertanto, che l’istante ha previsto un sussidio per i professionisti iscritti che sono titolari di pensione diretta di invalidità o di pensione indiretta ai superstiti.

Riguardo al regime fiscale applicabile a tale sussidio, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il Decreto “Ristori” ha espressamente previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Coronavirus e diversi da quelli esistenti prima di tale emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalla modalità di fruizione e di contabilizzazione, spettanti ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione ed ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Tenendo conto che il sussidio descritto nell’istanza di interpello è erogato a professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo e che la sua erogazione è stata decisa dall’ente di previdenza in data 11 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il sussidio in questione non è da assoggettare a ritenuta in fase di erogazione e, quindi, non è da ritenersi imponibile nei confronti dei percettori.

L’altro quesito posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda una Regione che ha introdotto una misura di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati. In particolare, la misura riguarda i lavoratori autonomi privi di partita Iva che intendono avviare un percorso di orientamento per la ricerca di un lavoro, la ricollocazione e la riqualificazione professionale. Tali soggetti potranno ricevere un contributo di 1.000 Euro a titolo di indennità di partecipazione a tali percorsi di formazione.

La misura è stata introdotta a novembre del 2020 ed è stata poi destinata ad un numero maggiore di persone con un provvedimento del dicembre del 2020.

La misura, inoltre, riguarda i lavoratori privi di partita Iva che sono residenti o domiciliati nella Regione che ha previsto la misura stessa, con un contratto di collaborazione o di lavoro occasionale, attivo alla data del 23 febbraio 2020 o anche successivamente a tale data, anche se concluso, che non percepiscono l’indennità di disoccupazione o il reddito di cittadinanza. Più precisamente, i lavoratori che ne possono beneficiare sono i lavoratori parasubordinati (lavoratori co.co.co e a progetto) iscritti alla gestione separata Inps ed i lavoratori autonomi, anche non iscritti alla gestione separata Inps, con contratto di lavoro occasionale o di cessione dei diritti d’autore.

La Regione istante ha precisato che non possono beneficiare di tale misura coloro che sono iscritti ad una cassa di previdenza autonoma. I lavoratori potranno accedere alla misura indipendentemente dal valore dell’ISEE, ma dovranno rientrare nella condizione di “disoccupati”, sia nel caso di cessazione del contratto di lavoro, sia nel caso in cui il contratto sia ancora attivo. Infatti, tutti dovranno essere in possesso di una Dichiarazione di Immediata Disponibilità attiva. E questo è possibile nel caso in cui il lavoratore abbia in corso un’attività lavorativa, ma da tale attività lavorativa ricavi una retribuzione annua che non superi 8.145 Euro in caso di lavoro subordinato e/o parasubordinato e non superi 4.800 Euro in caso di lavoro autonomo.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 273 del 20 aprile 2021, ha ricordato la disposizione del Decreto “Ristori” secondo la quale i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Coronavirus e diversi da quelli già esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalla modalità di fruizione e di contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione ed ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Trattandosi di contributi destinati a fornire un aiuto economico che possa contrastare le conseguenze negative dell’emergenza Coronavirus, non sono soggetti a tassazione.

La regola vale per tutti i lavoratori autonomi, ossia per tutti i soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e che, quindi, sono titolari di reddito di lavoro autonomo.

Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che il contributo che la Regione istante erogherà non avrà rilevanza fiscale nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita Iva, sia che essi abbiano un contratto di lavoro occasionale o un contratto di cessione dei diritti d’autore, anche se non iscritti alla gestione separata Inps.

Mentre, per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps, come collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto, non potrà applicarsi il regime di esenzione in questione. L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che queste tipologie di contratti generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

La Regione istante dovrà, pertanto, in sede di erogazione del contributo economico a tali soggetti, operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef.

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