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Novità Irpef - Ires
9 Luglio 2021
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Superbonus: sì per la fondazione sia pur nel rispetto dei tempi ordinari.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del “Superbonus”.

A presentare l’istanza di interpello è una fondazione iscritta all’anagrafe delle Onlus. Lo scopo della fondazione è quello di svolgere attività di solidarietà sociale procurando, a canoni mensili molto contenuti, case di abitazione a cittadini in stato di indigenza. Per la propria attività, la fondazione utilizza diversi immobili di cui è proprietaria.

Ora, la fondazione istante ha intenzione di eseguire dei lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio costituiti da interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica, interventi di adozione di misure antisismiche ed interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Si tratta comunque di interventi che, secondo l’istante, rientrerebbero nel “Superbonus” e che sarebbero svolti con modalità tali da determinare un miglioramento della classe energetica.

Gli edifici oggetto degli interventi non sono costituiti in condominio.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 448 del 25 giugno 2021, ha precisato, riguardo ai soggetti ammessi all’agevolazione del “Superbonus”, che esso si applica anche agli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) comunque denominati e agli enti aventi le stesse finalità sociali di tali istituti, istituiti nelle forme di società che rispondono ai requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto di Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La detrazione si applicherà per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 % dell’intervento complessivo, il “Superbonus” spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Devono, quindi, sussistere due diversi requisiti: uno soggettivo, in quanto l’agevolazione è riservata agli IACP comunque denominati, ed uno oggettivo, in quanto gli interventi devono essere realizzati su immobili, di proprietà degli Istituti o gestiti per conto dei Comuni, che siano adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Nel caso specifico, questi requisiti non sussistono.

Infatti, non rientrano tra gli scopi della fondazione istante la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e l’acquisizione di immobili da destinare all’edilizia residenziale pubblica.

Quindi, la fondazione istante non potrà usufruire della normativa di maggior favore prevista dal Decreto “Rilancio” per gli IACP.

Tornando alla questione dei soggetti che sono ammessi all’agevolazione del “Superbonus”, la normativa prevede che la stessa agevolazione si applichi agli interventi effettuati dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionali e regionali.

Il beneficio spetta a tali soggetti senza limitazione alcuna e, quindi, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza dell’immobile su cui sono realizzati i lavori ed indipendentemente dalla destinazione dell’immobile oggetto degli stessi interventi. Non opera nemmeno il limite delle due unità immobiliari, in quanto esso riguarda esclusivamente le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione. Per questi soggetti, poi, il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia costituito o meno in condominio.

Nel caso di un edificio costituito da diverse unità immobiliari accatastate distintamente di proprietà dei soggetti in questione si applicheranno i limiti di spesa previsti per gli edifici in condominio. Nel caso, invece, di un edificio unico, si applicheranno i limiti di spesa previsti per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Quindi, la fondazione istante, nella qualità di Onlus e nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla normativa in materia, potrà beneficiare del “Superbonus” e potrà farlo entro il termine del 30 giugno 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis, primo comma, lettere a) e b) del TUIR, che la corrispondente detrazione fiscale spetta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno in Italia, che, in virtù di un titolo valido, possiedono o detengono immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale situati nel territorio italiano. Si tratta di disposizioni che non trovano applicazione con riferimento agli enti non commerciali.

Gli enti non commerciali possono, invece, accedere all’ecobonus ed al sismabonus ed agli interventi di recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate).

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