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30 Gennaio 2015

Start-up innovative: anche chi conferisce capitale tramite una società fiduciaria può beneficiare delle agevolazioni

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Nella Risoluzione n. 9 del 22 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito posto, con un interpello, da un contribuente che, tramite una società per azioni, aveva costituito, con altre tre persone fisiche, una società a responsabilità limitata.

In particolare, la società per azioni era intervenuta nell’atto costitutivo della società a responsabilità limitata dopo aver ricevuto mandato fiduciario dall’istante ed aveva sottoscritto una quota pari al 94 % del capitale sociale della nuova società.

Quest’ultima società risultava iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, destinata alle start-up innovative.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 29 del Decreto Legge n. 179 del 2012, in relazione al conferimento effettuato in sede di costituzione della start-up innovativa.

Il contribuente ha precisato che le quote sono formalmente intestate alla società per azioni, in forza del mandato fiduciario, e che l’iscrizione della sezione speciale del Registro delle imprese è avvenuta in data successiva a quella di iscrizione nella sezione ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 179 del 2012, del quale l’istante chiede l’applicazione, prevede un’agevolazione fiscale in favore dei soggetti che investono nel capitale delle start-up innovative, consistente in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o deduzioni.

Inoltre, l’Agenzia ha evidenziato che l’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l’effettivo proprietario dei beni, che è sempre e comunque identificabile con il soggetto fiduciante.

Ancora, è affermato che, in caso di società fiduciarie, i redditi derivanti dalla partecipazione ed eventuali misure agevolative devono riferirsi direttamente ai soci effettivi.

Quindi, la presenza e l’interposizione della società fiduciaria tra la società partecipata ed il socio non rappresenta di per sé una causa ostativa per l’applicazione dell’agevolazione fiscale in questione, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina in materia.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, confermato che la start-up innovativa può richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese anche successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria, richiesta al momento della costituzione della società.

L’Agenzia ha precisato che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 179 del 2012, i conferimenti nel capitale sociale effettuati, in denaro, sia al momento della costituzione della start-up innovativa, sia in sede di aumento del capitale sociale di una start-up innovativa già costituita.

Nel caso di sottoscrizione di quote di una start-up innovativa, come nel caso di specie, il diritto ad usufruire dell’agevolazione fiscale per il soggetto che effettua il conferimento matura nel periodo d’imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo della start-up innovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, a prescindere dal perfezionamento dell’iscrizione nella sezione speciale.

L’iscrizione nella sezione speciale deve comunque avvenire in tempo utile per poter permettere alla start-up innovativa di beneficiare dell’applicazione della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 179 del 2012.

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