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28 Settembre 2018

Spese sanitarie e detrazione fiscale: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

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Nel mese di settembre del 2018, è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate una nuova guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali riconosciute per le spese sanitarie sostenute dai contribuenti. La guida è di particolare interesse dal momento che la detrazione per le spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta tra tutte le detrazioni fiscali previste dalla normativa italiana.

Dopo un primo capitolo della guida di introduzione, vi è un secondo capitolo nel quale sono affrontati gli aspetti generali: le regole principali, le spese sostenute all’estero, la ripartizione della detrazione fiscale in più anni.

Il terzo capitolo della guida riguarda le spese sanitarie detraibili:

  • le spese mediche generiche, i farmaci e gli alimenti speciali;
  • le prestazioni mediche e le spese specialistiche;
  • le prestazioni chirurgiche;
  • le spese per l’acquisto o l’affitto dei dispositivi medici;
  • le spese relative a patologie esenti.

Evidenziamo, in particolare, che, dal 1° gennaio del 2017, è possibile detrarre dall’imposta un importo pari al 19 % delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale previsto dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale dell’8 giugno 2001. Restano, al momento, esclusi dall’agevolazione le spese per l’acquisto degli alimenti destinati ai lattanti. La detrazione è prevista soltanto per gli anni 2017 e 2018. La spesa deve essere certificata da una fattura o da uno scontrino “parlante” nel quale devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario degli alimenti. Per il 2017, dal momento che si può beneficiare della detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio di quell’anno, se nella fattura o nello scontrino non sono riportati tali elementi, il contribuente può integrarli inserendo il proprio codice fiscale e richiedendo al rivenditore degli alimenti un’attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile agli alimenti a fini medici speciali indicati nella sezione A1 del Registro nazionale previsto dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale dell’8 giugno 2001 e che non è destinato ai lattanti.

Inoltre, vi è la possibilità di detrarre le spese per le prestazioni rese dai massofisioterapisti, purché eseguite da soggetti che abbiano conseguito il diploma di formazione triennale entro il 17 marzo 1999. Nel documento di spesa, oltre all’indicazione della figura professionale e della prestazione resa, deve essere attestato il possesso del diploma a quella data. Se il diploma è stato conseguito successivamente al 17 marzo 1999, le prestazioni non sono detraibili anche se vi è una specifica prescrizione medica in proposito. La novità è rappresentata dalla circostanza che le spese sono detraibili anche se le prestazioni sono eseguite da soggetti in possesso, in quella data, di un diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista.

Anche per le prestazioni rese dai terapisti della riabilitazione, la detrazione fiscale spetta soltanto se sono rese da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro la data del 17 marzo 1999. La detrazione spetta, quindi, se, oltre all’indicazione della figura professionale che ha eseguito la prestazione ed alla prestazione stessa, è attestato il possesso del titolo a quella data.

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di detrarre le spese per le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. In questo caso, oltre alla fattura o alla ricevuta fiscale, è necessaria la prescrizione medica che attesti la finalità sanitaria della prestazione (collegamento tra prestazione e patologia).

La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita è detraibile dal componente della coppia che risulta intestatario della fattura. Se la fattura è intestata ad entrambi i componenti della coppia, la spesa è detraibile nella misura del 50 % da ciascuno.

Le spese per le prestazioni di luce pulsata sono detraibili quando effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo. Le condizioni per la detrazione sono le stesse previste per le spese per gli interventi di dermopigmentazione. Quindi, il contribuente deve essere in possesso di una certificazione medica attestante la finalità della prestazione e la fattura deve essere rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e da essa o da altra documentazione deve risultare che la prestazione è resa da personale medico.

Tra i chiarimenti riportati nella guida, evidenziamo, inoltre: in caso di spese riguardanti gli interventi chirurgici certificate da più documenti di spesa, la detrazione fiscale spetta per l’intera spesa sostenuta a condizione che il collegamento delle diverse spese con l’intervento chirurgico risulti dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria, mediante integrazione di tali documenti o mediante documentazione aggiuntiva.

Il quarto capitolo della guida dell’Agenzia delle Entrate è dedicato alle spese sanitarie per i familiari con patologie esenti. Sono trattate, in particolare, le questioni relative all’importo detraibile ed ai documenti necessari.

Il quinto capitolo riguarda, poi, le spese mediche e di assistenza specifica dei disabili.

Nel sesto capitolo della guida, infine, sono indicati i documenti di normativa e di prassi che si occupano della materia.

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