Con un’istanza di interpello, è stato posto un nuovo quesito all’Agenzia delle Entrate riguardo al trattamento fiscale da applicare alle spese per la frequenza all’estero di una scuola professionale di danza.
Il contribuente istante ha, appunto, un figlio che frequenta all’estero una scuola professionale privata di danza. Si tratta di una scuola che ha la durata di tre anni ed al termine della quale prevede il rilascio di un diploma da utilizzare per lavorare nel settore della danza.
Il quesito riguarda la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per la frequenza di tale corso e per l’alloggio all’estero del figlio. L’istante è di parere favorevole.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 53 del 12 febbraio 2020, ha ricordato la normativa in materia. In particolare, con la Legge sulla “buona scuola” del 2015, nell’ambito del sistema di detrazione fiscale delle spese, sono state distinte le spese per la frequenza scolastica dalle spese universitarie.
Possono fruire della detrazione nella misura del 19 % le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Si tratta, pertanto, di una detrazione applicabile esclusivamente alle spese sostenute presso scuole che appartengono al sistema nazionale di istruzione, dove per “sistema nazionale di istruzione” si deve intendere il sistema costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
Non rientrano nell’ambito di applicazione di tale agevolazione fiscale, pertanto, le spese di istruzione sostenute all’estero.
Discorso diverso è per le spese universitarie. Queste sono detraibili, anche se sostenute all’estero. E’, infatti, previsto espressamente che si possa portare in detrazione un importo pari al 19 % delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso Università statali e non statali.
Le disposizioni che regolano agevolazioni fiscali non trovano applicazione oltre i casi ed i tempi in esse previsti. Pertanto, il trattamento fiscale di favore della detrazione delle spese universitarie non può essere esteso al di là dei casi espressamente previsti dalla normativa.
Nel caso specifico, dal momento che le spese sono state sostenute per la frequenza di una scuola professionale privata e non per la frequenza di un’Università, non possono essere portate in detrazione e non sono detraibili nemmeno le relative spese sostenute per l’alloggio.