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26 Giugno 2020

Spese per massofisioterapista: le condizioni per la detraibilità e l’esenzione Iva

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di consulenza giuridica (Risposta n. 8 del 24 giugno 2020) riguardante le spese per le prestazioni del massofisioterapista.

In primo luogo, la questione della detraibilità dall’Irpef di tali spese risulta essere piuttosto controversa. Nella Circolare n. 7 del 27 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le prestazioni rese dal massofisioterapista erano da riconoscersi come detraibili purché rese da un soggetto che aveva conseguito il diploma entro il 17 marzo 1999.

La Federazione istante ha evidenziato che, con la Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, è stata disposta l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale per tutte le professioni sanitarie e per l’iscrizione è richiesto il conseguimento della laurea o di un titolo equivalente. Non possono, pertanto, iscriversi all’albo professionale coloro che hanno conseguito un diploma successivamente al 1999.

A tal proposito, la Legge di Bilancio per il 2019 ha, però, previsto che coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o anche autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Con un Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 è stato, quindi, istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione un elenco speciale dei massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma.

Il quesito posto dalla Federazione istante riguarda, quindi, la detraibilità dall’Irpef delle spese per le prestazioni rese dai massofisioterapisti muniti di diploma triennale, indipendentemente dalla data nella quale lo hanno conseguito, che siano rese dietro prescrizione medica. E’ stato, inoltre, richiesto se le prestazioni in questione possano beneficiare dell’esenzione dall’Iva, prendendo come riferimento quanto disposto all’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 secondo il quale sono esenti dall’Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza.

L’Agenzia delle Entrate ha ripercorso la normativa e la prassi in materia. Ha, quindi, riconosciuto che le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro la data del 30 giugno 2020 (questa la nuova data stabilita in sede di conversione del Decreto Legge n. 2 del 2019), negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti sono da considerarsi a carattere sanitario e, quindi, rientrano tra le prestazioni per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d’imposta.

Ai fini della detraibilità delle spese, nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, deve essere attestata l’iscrizione all’elenco speciale.

Riguardo all’Iva, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’esenzione dall’imposta trova applicazione qualora ricorra sia il presupposto oggettivo, ossia che si tratti di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona, sia il presupposto soggettivo, ossia le prestazioni siano rese nell’esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza.

Riguardo al requisito soggettivo, il Testo Unico delle leggi sanitarie prevede, all’articolo 99, che siano soggette a vigilanza l’esercizio della medicina e delle chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice ed infermiera diplomata.

Sono, inoltre, esenti dall’Iva le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel Decreto Ministeriale del 29 marzo 2001.

Ciò che rileva, pertanto, è che il prestatore sia abilitato all’esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste.

Infine, riguardo specificamente alle prestazioni rese dal massofisioterapista, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, essendo rimasto invariato il contesto normativo rappresentato dai diversi Decreti Ministeriali che si sono succeduti, devono ancora considerarsi come valide le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 96 del 17 ottobre 2012. In tale documento di prassi è indicato come applicabile il regime di esenzione Iva soltanto ai massofisioterapisti con formazione triennale e, in particolare, con diploma conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.

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