string(14) "sidebar attiva"
Novità Irpef - Ires
10 Dicembre 2021
4 Minuti di lettura

Spese per edilizia residenziale pubblica: quando si può applicare il Superbonus.

Scarica il pdf

Ancora chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’ambito di applicazione del Superbonus.

A presentare il quesito all’Agenzia delle Entrate è un ente pubblico economico derivante dalla trasformazione e riorganizzazione degli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) sulla base della Legge regionale dell’Emilia Romagna del 2001.

L’istante ha ricordato che la normativa in materia di Superbonus prevede che esso trovi applicazione agli interventi effettuati dagli IACP comunque denominati e dagli enti con le stesse finalità sociali di tali Istituti. Gli interventi possono essere effettuati su immobili di proprietà degli enti stessi o gestiti per conto dei Comuni, comunque adibiti all’edilizia residenziale pubblica.

L’istante ritiene di rientrare nella seconda ipotesi in quanto gestisce per quasi tutti i Comuni del territorio immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. I chiarimenti richiesti riguardano le spese ammesse al Superbonus e, in particolare, i costi tecnici connessi alla progettazione e realizzazione delle opere sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dall’ente istante.

In particolare, dovendo essere applicate anche le disposizioni del Codice dei contratti pubblici del 2016, le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, per il supporto al Responsabile Unico del Procedimento, possono essere riconosciute tra i costi ammissibili alla detrazione fiscale del Superbonus, anche se svolte da dipendenti degli ex IACP? Le ulteriori prestazioni a carico dell’ente secondo quanto stabilito dal medesimo Codice dei contratti pubblici, ossia le funzioni di stazione appaltante, possono essere considerate tra i costi ammissibili alla detrazione fiscale del Superbonus? Nel caso in cui tutte queste spese possano essere considerate nell’ambito dei costi ammissibili al Superbonus, può essere ritenuta idonea, ai fini anche della successiva cessione del credito, la fatturazione di tali costi con riferimento ad ogni singolo cantiere o occorre seguire altre modalità?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 795 del 30 novembre 2021, ha richiamato i chiarimenti già forniti in precedenza secondo i quali, ai fini dell’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per il diritto al Superbonus.

Inoltre, è necessario richiedere, sia per l’utilizzo diretto della detrazione fiscale in dichiarazione, che per l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, per gli interventi di riqualificazione energetica, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che consenta di dimostrare che l’intervento effettuato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti e che vi sia congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per gli interventi di adozione delle misure antisismiche, è necessario presentare l’asseverazione da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico. Anche in questo caso, i professionisti incaricati devono attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

A tal proposito, sono detraibili nella misura del 110 %, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni ed asseverazioni suddette.

Vi sono, poi, alcune spese sostenute per interventi che possono beneficiare del Superbonus per le quali è ammessa la detrazione del 110 %, a condizione che l’intervento al quale si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta delle spese per l’acquisto dei materiali, per la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavoro realizzato (ad esempio, le spese per l’effettuazione di sopralluoghi) e degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (come le spese per l’installazione dei ponteggi).

E’ stato confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che rientrano nell’ambito dell’agevolazione fiscale del Superbonus. E’ stato, altresì, specificato che tra tali spese non rientrano i compensi riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori ed all’accesso al Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate, in riferimento al caso descritto nell’istanza di interpello, ha affermato che le spese per le prestazioni per la progettazione, per la verifica e la validazione dei progetti, per la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza e per il collaudo dei lavori stessi sono ammesse al Superbonus, anche nel caso in cui si tratti di prestazioni effettuate dagli enti avvalendosi del proprio personale, a condizione che tali costi per le prestazioni svolte da tale personale siano debitamente documentate o rilevate almeno nella contabilità interna.

Riguardo agli ulteriori costi collegati alle prestazioni a carico dell’ente istante, in base a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici del 2016, per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, possono essere ammessi alla detrazione fiscale del Superbonus, essendo caratterizzati da un’immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto obbligatori e prodromici rispetto alla realizzazione degli interventi stessi.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto