L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla questione della deducibilità ai fini Irpef delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute in caso di grave e permanente invalidità o menomazione (Risoluzione n. 79 del 23 settembre 2016).
Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, la necessità, ai fini della deducibilità di tale spese, di una certificazione dello stato di portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 1992. Ci si è chiesti se, invece, sia sufficiente la certificazione dello stato di invalidità.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che certamente, in quanto disabili, possono beneficiare della deducibilità fiscale delle spese sia le persone che hanno ottenuto le attestazioni riguardo alla loro disabilità dalla Commissione medica istituita alla luce della Legge n. 104 del 1992, sia coloro che sono stati considerati invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento delle diverse forme di invalidità.
La grave e permanente invalidità o menomazione richiesta ai fini della deducibilità, inoltre, non implica necessariamente la condizione di handicap grave prevista dalla Legge n. 104 del 1992. Quindi, deve ritenersi che sia sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della Legge n. 104 del 1992 ai fini della deducibilità fiscale delle spese mediche.
Questione diversa, però, è quella dei soggetti che sono riconosciuti invalidi civili. L’accertamento dell’invalidità civile, infatti, comporta una valutazione della capacità lavorativa del soggetto, mentre l’accertamento dell’handicap riguarda le difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che permette, se l’accertamento dà esito positivo, di accedere a particolari servizi sociali e previdenziali e di beneficiare di determinati trattamenti fiscali. Si tratta, quindi, di due accertamenti distinti con diverse finalità.
Nel caso dell’invalidità civile, la gravità dell’invalidità, rilevante ai fini della deducibilità fiscale delle spese mediche, sussiste sicuramente quando sia stata accertata un’invalidità totale, ma anche quando sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento.