Con una richiesta di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto se gli importi liquidati dal Giudice al legale della parte vittoriosa, munito di delega all’incasso, per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza, debba o meno essere assoggettato alla ritenuta d’acconto Irpef.
Nella Risoluzione n. 35 del 15 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese relative all’esercizio dell’arte o della professione che siano state effettivamente sostenute nel periodo medesimo, senza che vi debba essere necessariamente un collegamento tra il compenso e la spesa sostenuta per conseguirlo.
L’Agenzia delle Entrate ha, poi, affermato che quanto liquidato direttamente al legale per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza deve essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20 %.
In particolare, la ritenuta d’acconto attua la riscossione anticipata dell’imposta dovuta dalla persona fisica che riceve il pagamento quando il compenso percepito ha natura di reddito di lavoro autonomo. Il sostituto, quindi, per l’applicazione della ritenuta, deve verificare se il pagamento sia da imputare o meno a tale categoria di reddito.
Non rileva, invece, la circostanza che il pagamento provenga, invece che dal soggetto in favore del quale è resa la prestazione, da un soggetto terzo.
Quindi, l’istante sarà esonerato dall’effettuazione della ritenuta d’acconto nella sola ipotesi nella quale le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, ossia qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa. In questo caso, infatti, deve ritenersi che quanto erogato dall’istante al difensore munito di delega all’incasso abbia il solo scopo di ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute.