Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 ottobre 2020 è stato stabilito che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dal 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria saranno esclusivamente quelli delle spese sanitarie e veterinarie sostenute con modalità tracciabili, ossia con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
Questa regola non si applica alle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici ed alle spese relative a prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
In questo modo è stata data attuazione a quanto disposto con la Legge di Bilancio per il 2020.
Inoltre, con un altro Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate della stessa data, è stato disposto che, sempre ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dal 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria andranno indicati esclusivamente i dati delle spese per le quali spetta la detrazione fiscale del 19 %, diverse dalle spese sanitarie e veterinarie (come gli interessi passivi dei mutui, le assicurazioni sulla vita, i contributi previdenziali ed assistenziali), sostenute con la modalità del versamento bancario o postale o mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili.