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Novità Irpef - Ires
11 Maggio 2018

Società tra avvocati: chiarimenti sulla natura dei redditi prodotti

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello in merito alla natura dei redditi prodotti dalle società tra avvocati. La risposta al quesito è stata riportata nella Risoluzione n. 35 del 7 maggio 2018.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, richiamato la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (la Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che all’articolo 1, comma 141, ha introdotto una nuova disposizione nella Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) riguardo alla disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria.

Le condizioni da rispettare affinché la professione forense possa essere esercitata in forma societaria sono:

  • i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, o avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
  • la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
  • i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale ed i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Rimane, inoltre, fermo il principio della personalità della prestazione professionale. Quindi, ad esempio, la responsabilità della società e dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione specifica.

Le società tra avvocati non costituiscono un genere autonomo con una causa propria. Appartengono alle società tipiche regolate dal nostro Codice Civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che l’esercizio della professione forense in forma societaria costituisce un’attività d’impresa, in quanto è determinante il fatto di operare in una determinata veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.

Di conseguenza, anche dal punto di vista fiscale, alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si devono applicare le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice e delle società e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, deve essere considerato quale reddito d’impresa.

Viene, infine, confermata la soluzione prospettata dall’istante secondo la quale una società per azioni, costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato, deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, quindi, deve assoggettare ad Ires il reddito prodotto e ad Irap il valore della produzione.

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