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20 Febbraio 2015

Redditi di natura finanziaria: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’individuazione dei sostituti d’imposta

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Nella Risoluzione n. 16 del 16 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una consulenza giuridica in merito all’individuazione del sostituto d’imposta per i proventi conseguiti dagli investitori, in caso di società di gestione del risparmio che detengono gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide della propria clientela presso una banca. L’individuazione del sostituto d’imposta riguarda, in particolare, l’applicazione di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria da parte dell’intermediario incaricato dall’investitore alla riscossione dei proventi.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, qualora le società di gestione del risparmio aprano direttamente un deposito presso la banca, gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono necessariamente sulle società di gestione medesime, in quanto intermediari più vicini al cliente, a meno che il prelievo alla fonte debba essere effettuato direttamente dall’emittente, come nel caso degli interessi di alcune obbligazioni e titoli simili non quotati.

Qualora, invece, sia il cliente ad aprire direttamente a proprio nome un conto corrente ed un deposito titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte delle società di gestione del risparmio, il cliente rilascia alla società di gestione medesima una delega a movimentare i conti a seguito della stipula del contratto di gestione di portafoglio.

In quest’ultimo caso, l‘individuazione del sostituto d’imposta, tenuto ad applicare le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria, dipenderà dal regime scelto dall’investitore ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 461 del 1997 che regolano il regime della dichiarazione, il regime del risparmio amministrato ed il regime del risparmio gestito.

In particolare, nella Risoluzione è stato chiarito che, in caso di applicazione del regime della dichiarazione, gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sulla banca depositaria degli strumenti finanziari.

La banca depositaria sarà tenuta, altresì, ad effettuare le segnalazioni delle operazioni di trasferimento da o verso l’estero di mezzi di pagamento rilevanti ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale.

Qualora, invece, il cliente scelga il regime del risparmio amministrato o il regime del risparmio gestito, gli obblighi di sostituzione d’imposta che sussistono in capo alla banca depositaria riguardano, nel primo caso, tutti i redditi di capitale conseguiti dall’investitore e, nel secondo caso, solo i redditi di capitale per i quali non è prevista la disapplicazione del prelievo alla fonte.

Riguardo al soggetto tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui dividendi, ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, si tratta dell’intermediario presso il quale le azioni o gli strumenti finanziari similari sono depositati e che aderisce, direttamente o indirettamente (ossia tramite un altro intermediario abilitato), al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.a.

Qualora, quindi, siano le società di gestione del risparmio a tenere i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza dell’investitore ed esse aderiscano, tramite una banca, al sistema di deposito accentrato, saranno obbligate all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari.

Nella Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono comunque fatti salvi eventuali diversi comportamenti adottati sino ad ora dagli intermediari qualora i versamenti siano stati eseguiti correttamente, anche se da un soggetto diverso, in quanto ciò non ha arrecato alcun danno all’Erario.

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