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Novità Irpef - Ires
29 Ottobre 2016

Società agricola che produce energia fotovoltaica: le regole di tassazione

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Una società agricola che, nell’ambito della propria attività, gestisce un impianto fotovoltaico, producendo e cedendo energia elettrica al Gestore dei servizi energetici S.p.a., ha chiesto, tramite interpello, all’Agenzia delle Entrate chiarimenti riguardo alla possibilità di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito e delle imposte su base catastale, per la produzione di energia nel limite di 260.000 kWh annui.

La società istante ha precisato che dal 2016, a differenza del 2015, il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) sarà superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW (calcolato senza considerare gli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica). L’attività di produzione di energia fotovoltaica, quindi, potrà essere considerata come attività connessa a quella agricola. Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda soprattutto la possibilità di beneficiare del regime opzionale sin dal 2016 e per tutto l’anno 2016.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto con la Risoluzione n. 98 del 27 ottobre 2016.

In primo luogo, ha evidenziato che l’opzione per la tassazione catastale può essere esercitata qualora la società agricola possieda i requisiti previsti dalla normativa in materia fin dall’inizio del periodo d’imposta. L’opzione, inoltre, deve essere comunicata nella prima dichiarazione, Iva o dei redditi, da presentare.

Quindi, la società interessata ad esercitare l’opzione, dal primo gennaio dell’esercizio nel quale intende esercitare l’opzione medesima, deve essere società agricola, ossia deve avere nella ragione o denominazione sociale l’indicazione di “società agricola” e deve svolgere un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la società istante possa optare per la tassazione del reddito su base catastale, in quanto ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricole (tra le quali rientra, come attività agricola connessa, la produzione di energia fotovoltaica) ed ha nella propria ragione sociale l’indicazione di “società agricola”.

Inoltre, sempre con riferimento al caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha precisato che la società istante, a seguito dell’esercizio dell’opzione, potrà:

  • assoggettare a tassazione catastale il reddito derivante dall’attività agricola, nell’ambito del quale rientra anche il reddito relativo alla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260.000 kwh annui;
  • determinare il reddito forfetariamente, applicando il coefficiente del 25 %, per la produzione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite, nel rispetto del presupposto secondo il quale il volume d’affari derivante dallo svolgimento dell’attività agricola principale risulti superiore al volume d’affari derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i suddetti limiti.

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