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Novità Irpef - Ires
29 Giugno 2018

Slittamento dell’applicazione dell’IRI: non si applicano sanzioni alla carenza di acconto

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo all’applicazione dell’IRI (l’Imposta sul Reddito d’Impresa).

L’istante è rappresentante legale di una società in accomandita semplice. A giugno del 2017, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi della società da lui rappresentata, ha optato, già dal 2017, per l’assoggettamento all’IRI in luogo del regime di trasparenza fiscale. Di conseguenza, l’istante ha ridotto gli importi versati a titolo d’acconto, data la presenza di riserve di utili che, prima dell’esercizio dell’opzione, erano stati già tassati per trasparenza. Le riserve erano state iscritte al patrimonio della società partecipata ed erano superiori e sovradimensionate rispetto agli effettivi prelevamenti presunti da parte dei soci.

L’istante ha chiesto dei chiarimenti riguardo alle modalità di versamento degli acconti Irpef, a seguito della posticipazione dell’entrata in vigore del regime opzionale al periodo d’imposta 2018 (decisa con la Legge di Bilancio per il 2018).

L’Agenzia delle Entrate ha riportato la risposta al quesito nella Risoluzione n. 47 del 22 giugno 2018.

In primo luogo, ha ricordato che l’IRI è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017. Tale regime prevede che il reddito d’impresa prodotto dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci (come avverrebbe applicando il criterio generale di tassazione per trasparenza previsto per i soggetti Irpef), ma venga assoggettato a tassazione separata con la stessa aliquota applicata ai soggetti Ires (aliquota del 24 %) nella misura in cui il reddito rimanga all’interno dell’azienda. La tassazione è ordinaria, invece, se gli utili prodotti o reinvestiti sono prelevati dall’imprenditore o distribuiti ai soci.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, evidenziato che l’istante ha calcolato gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2017 senza tener conto che la disciplina in questione avrebbe trovato applicazione soltanto a partire dal 2018. Pertanto, si è trovato a versare acconti insufficienti.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso come quello in esame, nel quale il versamento è risultato insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo d’imposta 2018, e non anche per altre previsioni errate, non è contestabile la sanzione per carente versamento. Ciò in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente.

In conclusione, il contribuente istante dovrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta, determinare definitivamente l’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2017, versando la differenza senza che siano applicati sanzioni ed interessi. In particolare, il contribuente dovrà compilare i righi RS148 “Rideterminazione dell’acconto” e RN38 “Acconti” del modello della dichiarazione dei redditi di quest’anno.

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