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2 Ottobre 2020

Sismabonus: c’è la possibilità di beneficiarne anche se l’asseverazione è depositata tardivamente

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’applicazione del “sismabonus”.

I chiarimenti sono forniti nella Risposta n. 422 del 1° ottobre 2020 pubblicata a seguito di un’istanza di interpello presentata da una società. Questa società ha dichiarato di gestire due cantieri che effettuano interventi di ricostruzione adottando misure antisismiche. Per entrambi i cantieri non è stata depositata l’asseverazione del tecnico abilitato riguardante le migliorie intervenute dopo l’intervento di demolizione che hanno reso i nuovi edifici costruiti come “antisismici”.

Inoltre, la società istante ha evidenziato che la modifica normativa che ha previsto che, anche in caso di interventi effettuati nei Comuni situati nelle zone a rischio sismico 3, è applicabile il “sismabonus” è entrata in vigore il 1° maggio 2019 e cioè successivamente alla data nella quale è stata presentata l’istanza per il rilascio del permesso a costruire.

Al momento della presentazione dell’interpello, l’istante era comunque in possesso delle asseverazioni delle classi di rischio sismico relative alle costruzioni realizzate. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per i futuri acquirenti delle nuove unità immobiliari realizzate di beneficiare del “sismabonus” anche se l’asseverazione tecnica non è stata depositata unitamente al permesso di costruire.

L’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con una nota del 5 giugno 2020, ha chiarito che, dal momento che l’estensione dell’agevolazione agli interventi effettuati in Comuni situati nelle zone sismiche 2 e 3 è avvenuta successivamente all’entrata in vigore della normativa in materia, deve essere riconosciuta la possibilità di beneficiare del “sismabonus”, nel caso di imprese che hanno realizzato dopo il 1° gennaio 2017 delle ristrutturazioni o ricostruzioni mediante demolizione di immobili, al fine della successiva alienazione, anche agli acquirenti di tali immobili, purché vi sia stato un documentato miglioramento sismico di una o più classi di rischio sismico.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al caso specifico è che il “sismabonus” possa essere riconosciuto agli acquirenti delle unità immobiliari situate nelle zone sismiche 2 e 3 che siano state oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate successivamente al 1° gennaio 2017, ma prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore della modifica normativa che ha introdotto l’estensione dell’agevolazione alle nuove zone sismiche). Questo anche se l’asseverazione richiesta dalla normativa in materia non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che l’asseverazione deve comunque essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.

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