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Novità Irpef - Ires
10 Giugno 2022
3 Minuti di lettura

Scuola straniera con partita Iva: deve presentare la dichiarazione dei redditi.

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Quali sono gli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi di una scuola straniera con partita Iva italiana?

A presentare istanza di interpello è un ente senza scopo di lucro che gestisce una scuola autorizzata all’esercizio dell’attività di formazione ed inserita nell’elenco delle scuole straniere funzionanti in Italia. L’istante, in virtù dell’esenzione dalle imposte sui redditi riconosciuta con condizione di reciprocità, non ha mai presentato dichiarazione dei redditi. Si è comunque dotato di partita Iva.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo ai fini delle imposte sui redditi in capo ad un ente esente come l’istante e, nel caso di sussistenza di tale obbligo, le modalità di compilazione della dichiarazione.

Secondo l’istante, essendo esonerato dal versamento delle imposte dirette in Italia, è anche esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, in quanto l’obbligo di tenuta delle scritture contabili sussiste per gli enti privati che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali soltanto quando sono soggetti ad Ires.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 312 del 27 maggio 2022, ha richiamato le disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973 in base alle quali ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue nessun debito d’imposta. Inoltre, i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. E sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti ad Ires, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche una Risoluzione del 2011 nella quale è stato chiarito che il presupposto per l’applicazione dell’obbligo della tenuta delle scritture contabili anche agli enti non commerciali è che tali enti esercitino delle attività commerciali, cioè quelle attività che sono produttive di reddito d’impresa ai fini Ires e che assumono rilevanza ai fini Iva in quanto costituiscono esercizio di attività d’impresa.

In particolare, l’attività svolta da un ente non commerciale assume le caratteristiche dell’attività d’impresa, ai fini Ires ed ai fini Iva, qualora presenti i caratteri dell’abitualità, della professionalità e della sistematicità. Ciò può avvenire anche quando l’attività sia svolta in occasione della realizzazione di un unico affare, tenendo conto della rilevanza economica di tale affare e della complessità delle operazioni necessarie all’effettuazione di tale affare.

Con riferimento al caso presentato nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’acquisizione della partita Iva da parte dell’istante sottintende che questi effettui delle operazioni che abbiano le caratteristiche dell’attività d’impresa. Sussiste, pertanto, in capo all’istante, l’obbligo della tenuta delle scritture contabili ed il conseguente obbligo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per la dichiarazione dei redditi, dovrà essere utilizzato il modello “REDDITI ENC – Enti non commerciali ed equiparati”, destinato agli enti non commerciali, ossia agli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato italiano. Nelle istruzioni al modello è anche precisato che gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle a carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione dei redditi anche in mancanza di reddito.

Anche ai fini Irap, è stabilito che ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo d’imposta i componenti del valore, anche se non ne consegua un debito d’imposta. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha affermato espressamente che anche se l’istante risulta essere esente da Irap, dovrà presentare la dichiarazione ai fini Irap.

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