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13 Maggio 2022

Sconto in fattura per il visto di conformità: cosa fare della parte del compenso legata all’attualizzazione del credito?

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un quesito relativo al rilascio del visto di conformità previsto nelle procedure da seguire per usufruire delle detrazioni fiscali per interventi edilizi.

Un professionista che si occupa di apporre il visto di conformità ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate che, in tale occasione, i clienti potrebbero richiedere l’applicazione dello sconto in fattura anche con riferimento, appunto, al compenso per l’apposizione del visto di conformità.

L’istante ha evidenziato, a tal proposito, che il relativo recupero fiscale avviene in un arco temporale di diversi anni e che, anche in caso di cessione a terzi del credito maturato, occorre sostenere un aggravio finanziario pari all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente di esso. L’intenzione dell’istante è, pertanto, quella di pattuire direttamente con il cliente il riconoscimento di tale onere finanziario.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate con istanza di interpello riguarda la corretta procedura da seguire per il riaddebito dell’onere al cliente ai fini della fatturazione e della determinazione del reddito professionale dell’istante.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 243 del 4 maggio 2022, ha ricordato la disciplina secondo la quale i contribuenti che sostengono spese per interventi edilizi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, per un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato l’intervento e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione, oppure per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

L’opzione può essere esercitata non solo con riferimento agli interventi ai quali si applica la detrazione del Superbonus, ma anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro delle facciate degli edifici, di installazione di impianti fotovoltaici, di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

In più, ai fini del Superbonus, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati contenuti nella documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi in questione. Il visto di conformità è rilasciato dai responsabili dell’assistenza fiscale nei Caf o dagli altri soggetti autorizzati.

A tal proposito, la disciplina in materia prevede che sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle certificazioni che devono essere richieste nel corso delle procedure e per il rilascio del visto di conformità.

Come già precisato in precedenza dall’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute per il visto di conformità, così come per le attestazioni e certificazioni, concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione.

Le disposizioni normative più recenti hanno stabilito che gli adempimenti relativi al visto di conformità devono essere posti in essere anche ai fini dell’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni fiscali diverse dal Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la spesa sostenuta per l’apposizione del visto di conformità, dal momento che concorre al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione fiscale per ciascun intervento agevolato, può essere oggetto dell’opzione per lo sconto in fattura.

A seguito dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura da parte del cliente, il professionista acconsente che l’adempimento totale o parziale del pagamento della sua fattura avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che potrà essere utilizzato nel modello F24 o essere oggetto di cessione a soggetti terzi.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale e, come tale, debba essere assoggettato a tassazione in base all’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per l’attualizzazione del credito ricevuto in seguito all’applicazione dello sconto in fattura.

Tale corrispettivo, inoltre, concorrerà alla formazione della base imponibile e, come tale, dovrà essere assoggettato ad Iva con aliquota ordinaria.

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