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24 Novembre 2017

Royalties per l’uso di design famoso: si applica la Convenzione contro le doppie imposizioni?

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 143 del 22 novembre 2017, ha risposto ad un interpello riguardo ad una problematica particolare.

La società istante è una società che si occupa di arredamento di lusso. Tra i prodotti realizzati dalla società, vi sono delle opere derivate dal design di famosi architetti, riveduto, sia pur nel rispetto degli elementi caratteristici del modello originale ed in funzione della produzione industriale della società utilizzatrice. I disegni originali sono concessi in licenza esclusiva dagli eredi degli artisti o dalle loro fondazioni. In particolare, la società istante ha concluso un contratto con una fondazione francese per acquisire i diritti di utilizzazione economica di alcune immagini relative ad elementi di arredamento in cambio del pagamento di royalties commisurate al fatturato realizzato dalla società istante/licenziataria.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la riconducibilità di tali royalties nell’ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra l’Italia e la Francia. Secondo tale Convenzione, opererebbe l’esenzione totale nello Stato della fonte e la tassazione esclusiva nello Stato della residenza del beneficiario nel caso di royalties corrisposte a seguito della concessione del diritto di autore su opere di rilevanza artistica, letteraria o scientifica.

L’Agenzia delle Entrate ha, dapprima, ricordato che la normativa interna prevede che siano assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 30 %, i compensi per l’utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali e dei marchi d’impresa, nonché dei processi, delle formule e delle informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, corrisposti a soggetti non residenti. Tali compensi si considerano prodotti in Italia se corrisposti da soggetti residenti in Italia.

Le royalties pagate dalla società istante italiana alla fondazione francese rientrano nell’ambito di applicazione di tale disciplina. Allo stesso tempo, in questo caso, trova applicazione la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Francia. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, tale Convenzione prevede, in generale, che i canoni possano essere tassati, oltre che nello Stato di residenza del beneficiario, anche nello Stato della fonte attraverso l’applicazione di una ritenuta, con aliquota del 5 %, dovuta sull’importo lordo dei canoni corrisposti. Esiste, poi, una deroga a tale regola generale secondo la quale i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un soggetto residente in un altro Stato per l’uso o la concessione in uso del diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche sono imponibili soltanto nel secondo Stato, qualora il soggetto residente in esso ne sia l’effettivo beneficiario.

I canoni destinatari delle norme della Convenzione sono i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso del diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche. La questione da risolvere è, pertanto, se i prodotti fabbricati e commercializzati dalla società istante possano essere considerati come opere artistiche.

Il ragionamento da seguire è verificare se vi sia un carattere creativo ed un valore artistico nelle opere in questione (ed in questa verifica bisogna avere come riferimento i principi affermati dalla giurisprudenza), così che possano essere oggetto della tutela del diritto d’autore e possano rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni della Convenzione. Qualora la verifica dia esito positivo, le royalties corrisposte dalla società istante alla fondazione francese non saranno imponibili in Italia, sempre purché la fondazione ne sia l’effettiva beneficiaria.

I sostituti d’imposta potranno, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione a seguito della presentazione, da parte dei beneficiari dei compensi, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione fiscale.

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