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1 Febbraio 2019

Rimborso spese di parcheggio sostenute dai dipendenti durante le trasferte: precisato il trattamento fiscale

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in materia di trattamento fiscale dei rimborsi per le spese di parcheggio sostenute dai lavoratori dipendenti durante le trasferte al di fuori del territorio comunale (Risposta n. 5 del 31 gennaio 2019).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il SISTEMA FORFETTARIO di rimborso delle spese sostenute dai dipendenti prevede l’erogazione di un’indennità giornaliera, determinata in via forfettaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. Tale indennità è esclusa dall’imponibile fino all’importo di 46,48 Euro al giorno. L’importo è elevato a 77,47 Euro al giorno in caso di trasferta all’estero.

Il SISTEMA ANALITICO, invece, prevede un rimborso delle spese di viaggio e trasporto effettivamente sostenute. Esse non concorrono a formare il reddito imponibile quando sono rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Sono comunque assoggettati a tassazione tutti i rimborsi spese corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta, anche se documentati analiticamente.

Infine, è previsto un terzo sistema di rimborso delle spese. Si tratta del SISTEMA MISTO. Questo sistema prevede dei limiti di esenzione dell’indennità di trasferta ridotti rispetto al sistema forfettario. Le franchigie di 46,48 Euro e di 77,47 Euro sono, infatti, ridotte:

  • di un terzo (30,99 Euro o 61,65 Euro per le trasferte all’estero) nel caso di rimborso di spese di alloggio o di vitto o nel caso di alloggio o vitto forniti gratuitamente;
  • di due terzi (15,49 Euro o 25,82 Euro in caso di trasferte all’estero) nel caso di rimborso di spese di alloggio e vitto o in caso di alloggio e vitto forniti gratuitamente.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ogni altro rimborso, oltre a quello per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, è da assoggettare interamente a tassazione.

Il sistema analitico, prevede, altresì, l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente in occasione delle trasferte, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 Euro, elevato a 25,82 Euro in caso di trasferte all’estero.

Tra le altre spese, rientrano quelle per il parcheggio.

Pertanto, il rimborso al dipendente delle SPESE DI PARCHEGGIO:

  • è assoggettabile interamente a tassazione qualora il datore di lavoro abbia adottato i sistemi di rimborso forfettario o misto;
  • nei casi di rimborso analitico, rientra tra le altre spese, diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio, escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 Euro, elevato a 25,82 Euro in caso di trasferte all’estero.

 

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