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Novità Irpef - Ires
Scritto da:
8 Settembre 2023
4 Minuti di lettura

Tassati i rimborsi per le ricariche delle auto elettriche concesse ai dipendenti

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È importante notare che le somme erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per coprire le spese di energia elettrica necessarie alla ricarica di autoveicoli concessi in uso promiscuo, vengono considerate parte del reddito di lavoro dipendente, e quindi sono soggette a tassazione. Questo principio non rientra tra le eccezioni previste dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa posizione nella risposta n. 421 del 25 agosto 2023, fornita a una società che fornisce ai propri dipendenti autoveicoli a trazione completamente elettrica o ibrida per uso promiscuo. La società aveva intenzione di rimborsare le spese sostenute dai dipendenti per la ricarica elettrica di questi veicoli presso le loro abitazioni. La società riteneva che queste spese dovessero essere escluse dalla tassazione fiscale, in quanto rappresentavano un rimborso anticipato da parte del datore di lavoro. Inoltre, secondo la società, anche i costi sostenuti dai dipendenti per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture necessarie (come wallbox e colonnine di ricarica) dovrebbero essere esclusi dalla tassazione se rimborsati dall’azienda.

Le ricariche delle auto elettriche vanno comprese nel reddito del dipendente

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato l’articolo 51, che stabilisce il principio di “onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente. Ha spiegato che sia i pagamenti in denaro che i benefici sotto forma di beni, servizi o opere forniti dal datore di lavoro ai dipendenti sono considerati reddito imponibile e quindi contribuiscono a determinare il reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, l’articolo 51 prevede alcune eccezioni specifiche a questo principio generale, elencando i componenti del reddito che sono esclusi o parzialmente inclusi nella base imponibile.

In particolare, il comma 4, lettera a) dell’articolo 51, nel contesto dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede un criterio fisso per la determinazione dell’importo soggetto a tassazione. Tale criterio differisce dal normale valore di mercato dei cosiddetti “fringe benefit”. Inoltre, la legge di bilancio del 2020 ha introdotto una gradazione di questa tassazione in base alle emissioni di anidride carbonica dei veicoli.

L’Agenzia ha confermato la tassazione fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con una tassazione graduata in base alle emissioni di anidride carbonica.

Per quanto riguarda i rimborsi per le spese sostenute dai dipendenti per l’energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici assegnati in uso promiscuo. Così come per i costi di acquisto e installazione delle infrastrutture necessarie, l’Agenzia si basa su una circolare del 1997. Questa circolare chiarisce che il datore di lavoro può fornire gratuitamente o a pagamento altri beni o servizi ai dipendenti (come, ad esempio, un luogo per custodire il veicolo). Le stesse devono essere valutate separatamente per determinare l’importo soggetto a tassazione per il dipendente.

In definitiva, l’Agenzia ha confermato che tali rimborsi e costi sono soggetti a tassazione come redditi di lavoro dipendente.

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