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Novità Irpef - Ires
30 Aprile 2020

Rimborsi per il vitto erogati ai dipendenti tramite app: si tratta di indennità sostitutive di mensa

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito al trattamento fiscale delle indennità di mensa gestite dai datori di lavoro tramite applicazione per smartphone.

L’istante è una società estera che intende commercializzare in Italia un’applicazione per la gestione delle indennità sostitutive di mensa corrisposte dalle imprese ai propri dipendenti. Si tratta di un servizio che non rappresenta un titolo di credito. Il dipendente può scegliere liberamente, nella fascia oraria prevista per la pausa, dove consumare il pranzo e non sussistono apposite convenzioni stipulate con specifici esercizi commerciali. I dipendenti, dopo aver consumato il pranzo, devono fotografare il documento commerciale che prova l’acquisto ed inviarlo al datore di lavoro tramite l’applicazione scaricata sul proprio cellulare.

Il quesito riguarda la possibilità di qualificare, ai fini fiscali, le somme pagate dai datori di lavoro ai propri dipendenti in relazione all’utilizzo dell’applicazione in questione come indennità sostitutive di mensa, previste dal Testo Unico delle Imposte sul Reddito, ed applicare, quindi, il relativo trattamento fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 122 del 24 aprile 2020, ha dapprima ricordato che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che costituiscono redditi di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Vi rientrano, quindi, tutti gli emolumenti riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.

La normativa prevede anche un elenco di somme e valori che, sia pur percepiti in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, in deroga alla regola predetta.

Tra le prestazioni che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente vi sono le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Sono incluse nella deroga anche le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di quattro Euro, aumentato ad otto Euro nel caso in cui siano rese in forma elettronica.

Sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente anche le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone in cui manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 Euro.

L’esclusione dalla formazione del reddito imponibile opera soltanto qualora le prestazioni siano offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi. Se le prestazioni, invece, sono messe a disposizione soltanto di alcuni lavoratori concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate in riferimento al caso specifico è che gli importi corrisposti dai datori di lavoro ai dipendenti debbano essere qualificati, ai fini Irpef, come indennità sostitutive di mensa e, ai fini Ires, come costi deducibili.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’indennità sostitutiva di mensa è un corrispettivo in denaro integrato nella retribuzione ordinaria che è attribuibile sia ai collaboratori part-time che ai lavoratori a tempo pieno. Si tratta di un’indennità che è interamente soggetta a tassazione e che concorre alla determinazione dell’imponibile fiscale e contributivo del dipendente che la percepisce.

L’esclusione dell’indennità dal concorso alla determinazione del reddito opera esclusivamente se corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.

Qualora ricorrano tali condizioni e l’erogazione della prestazione sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, l’indennità sostitutiva di mensa è esclusa dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente fino a 5,29 Euro. La parte eccedente concorre alla determinazione del reddito.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che le somme che verranno corrisposte dai datori di lavoro clienti dell’istante ai propri dipendenti non rientrano nella somministrazione di pasti in forma di mensa “diffusa”. Nel caso specifico, non si configura una modalità di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti, gli strumenti di tecnologia informatica intervengono soltanto nella fase successiva alla consumazione del pasto per la trasmissione da parte del dipendente e la ricezione da parte del datore di lavoro dei documenti giustificativi della spesa sostenuta per il pasto. Non risulta, poi, che siano previste delle convenzioni per la consumazione di alimenti e bevande in determinati esercizi pubblici.

Pertanto, ai fini Ires, il costo sostenuto dalle società datrici di lavoro per l’acquisizione del servizio non è riconducibile alla somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità previste nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tale costo concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile nel rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi.

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