Risposta Agenzia delle Entrate n. 270 del 23 ottobre 2025
Premessa: più trasparenza nei rimborsi ai professionisti
Per contrastare abusi e garantire maggiore trasparenza nel rapporto tra committente e professionista, il legislatore ha stabilito che solo i rimborsi spese analitici e debitamente documentati possano essere esclusi dal reddito imponibile del lavoratore autonomo.
In caso contrario — anche se il rimborso è concordato e basato su parametri oggettivi — esso concorre alla formazione del reddito e deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 270 del 23 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come devono essere trattati, dal punto di vista fiscale, i rimborsi chilometrici percepiti da un professionista.
Il caso riguardava un consulente che aveva emesso fattura a una società includendo:
- il compenso professionale per la prestazione;
- un rimborso spese chilometriche, calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa concordata.
Il professionista aveva chiesto se, pur in assenza di scontrini o giustificativi di terzi (ad esempio, ricevute del carburante), fosse sufficiente documentare i chilometri percorsi e i parametri di calcolo per escludere il rimborso dalla ritenuta d’acconto.
Il riferimento normativo: articolo 54 del TUIR
La risposta dell’Agenzia si basa sull’articolo 54 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Secondo il principio di onnicomprensività, tutte le somme percepite nel periodo d’imposta concorrono alla formazione del reddito.
Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo prevede alcune eccezioni, tra cui l’esclusione dal reddito delle somme percepite a titolo di rimborso spese, purché addebitate analiticamente al committente.
In pratica, per essere escluso dal reddito, il rimborso deve:
- essere indicato in fattura separatamente dal compenso;
- essere documentato con prove oggettive che ne attestino la reale correlazione con l’attività professionale.
Quando i rimborsi chilometrici degli autonomi diventa reddito
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è sufficiente indicare in fattura un importo forfettario basato su chilometri percorsi e tariffa concordata.
Perché il rimborso sia “analitico”, occorre fornire documentazione specifica e verificabile, ad esempio:
- prospetti dettagliati dei percorsi effettuati;
- motivazioni degli spostamenti;
- eventuali giustificativi di spese sostenute (carburante, pedaggi, parcheggi).
In assenza di questi elementi, il rimborso non può essere escluso dal reddito imponibile e deve quindi essere soggetto a ritenuta d’acconto, come parte integrante del compenso.
Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 192/2024
Le precisazioni dell’Agenzia si inseriscono nel contesto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2024, in vigore dal 2025, che ha ridefinito il regime fiscale dei rimborsi spese per i lavoratori autonomi.
L’obiettivo della riforma è duplice:
- evitare abusi derivanti da rimborsi forfettari non documentati;
- tutelare i professionisti onesti, garantendo che le spese realmente sostenute non vengano tassate come compensi.
Solo i rimborsi analitici e dimostrabili possono quindi essere esclusi dal reddito.
Rimborsi chilometrici agli autonomi
La risposta n. 270/2025 ribadisce un principio chiaro:
Senza documentazione adeguata, il rimborso chilometrico è reddito imponibile a tutti gli effetti.
Per i professionisti è dunque fondamentale:
- distinguere chiaramente in fattura compensi e rimborsi;
- conservare tracce documentali di tutte le spese sostenute;
- adottare procedure trasparenti nella rendicontazione dei costi.
Solo in presenza di questi requisiti sarà possibile escludere i rimborsi spese dalla base imponibile e beneficiare del corretto trattamento fiscale previsto dalla legge.