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Novità Irpef - Ires
1 Luglio 2022
4 Minuti di lettura

Rilevanza fiscale per l’incentivo all’esodo trasferito al fondo di previdenza complementare.

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Quale trattamento fiscale per le somme versate dal datore di lavoro come incentivo all’esodo nel caso in cui siano conferite in un fondo di previdenza complementare?

La società istante ha sottoscritto nel 2021, con l’associazione sindacale dei dirigenti di azienda, un verbale di accordo finalizzato a gestire il personale dirigente nell’ottica dell’esodo incentivato. In virtù di questo accordo, è previsto che i dirigenti che intendono pervenire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro potranno ottenere un determinato importo a titolo di incentivo all’esodo. L’importo, nel suo insieme o in parte, potrà essere versato dall’azienda, su richiesta del dirigente, sulla posizione del dirigente stesso aperta presso il Fondo di previdenza complementare per i dirigenti di azienda.

Un dirigente ha effettivamente richiesto di potersi avvalere del versamento delle somme di denaro al Fondo di previdenza complementare. Alla base di questa decisione, vi è la volontà di investire al meglio le somme e di usufruire del regime di vantaggio che regola la previdenza complementare, sia per quanto riguarda i rendimenti, che per quanto riguarda le prestazioni.

Quale trattamento fiscale riservare alle somme spettanti ai dirigenti a titolo di incentivo all’esodo quando vengono trasferite al Fondo di previdenza complementare?

Secondo la società istante, la tassazione delle somme in questione deve essere rinviata al momento della liquidazione, da parte del Fondo di previdenza, della posizione individuale del singolo dirigente, secondo le opzioni che quest’ultimo deciderà di esercitare e secondo le previsioni normative che regolano le prestazioni dei Fondi di previdenza complementare. Le somme, quindi, devono essere versate al lordo, così come il TFR trasferito al Fondo di previdenza.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 323 del 3 giugno 2022), bisogna guardare alla disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 17, comma 1, lettera a) che prevede l’applicazione della tassazione separata per le altre indennità e le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e per le somme ed i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo quanto precisato in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2001 richiamata dalla stessa, tra le somme percepite una tantum in diretta conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro vi rientrano le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, ossia le somme aggiuntive rispetto al TFR che vengono offerte al lavoratore dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.

Secondo quanto stabilito all’articolo 19, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, queste somme sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la stessa aliquota del TFR.

Riguardo alle forme pensionistiche complementari, è stabilito che il finanziamento di esse può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente ed attraverso il conferimento del TFR maturando.

Inoltre, ai fini della tassazione, non si considerano anticipazioni del TFR le somme ed i valori destinati alle forme pensionistiche complementari. In particolare, non si considera anticipazione e, quindi, non è imponibile, la destinazione al fondo della quota di accantonamento annuale del TFR ed anche delle quote pregresse. Pertanto, il trasferimento al fondo pensionistico complementare del TFR sia maturando, sia maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale. La neutralità fiscale, però, riguarda esclusivamente il TFR e non anche altre somme.

In riferimento al caso descritto dalla società istante, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, concluso che l’eventuale trasferimento al Fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non può avvenire in regime di neutralità fiscale. Pertanto, le somme in questione dovranno essere versate al Fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta, con applicazione dell’aliquota stabilita per il TFR.

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