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12 Ottobre 2018

Rientro in Italia dopo diversi distacchi all’estero: le condizioni per beneficiare del regime agevolato

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Nella Risoluzione n. 76 del 5 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori “impatriati” dall’articolo 16, comma 2, del Decreto Legislativo n. 147 del 2015.

La società istante ha ricevuto da un proprio dipendente la richiesta di fruizione del regime in questione. Il dipendente è un cittadino italiano che ha conseguito la laurea in Italia. E’ stato assunto nel 1997 in Francia ed è stato un soggetto fiscalmente residente in Francia fino al 2001. Nello stesso anno è stato assunto in Italia e contestualmente è stato messo in aspettativa per frequentare un master all’estero per due anni. Nel 2003 è rientrato in Italia e nel 2004 è stato distaccato presso una sede a Singapore. Durante tale periodo di distacco, il dipendente ha mantenuto la propria posizione contributiva in Italia. Nel 2006 è stato assunto in Svizzera con un contratto di diritto elvetico. Nel 2007 ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro ed è stato distaccato, senza rientro in Italia, presso una sede in Singapore. Successivamente, è stato distaccato in altre sedi all’estero senza rientrare in Italia. Il dipendente è rientrato in Italia soltanto nel 2015 e la società istante lo ha assunto nel 2016, riconoscendogli un ruolo direttivo.

L’istante ha, altresì, precisato che il dipendente è stato iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) dal 2004 ed ha preso poi la residenza in Italia dal 2015. Inoltre, è stato un soggetto non fiscalmente residente in Italia dal 2005 al 2015 e dal 2016 ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia.

Il dubbio che è stato posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è se, nel caso specifico, possa essere precluso l’accesso al regime fiscale agevolato destinato ai lavoratori “impatriati” dal momento che il lavoratore è stato più volte distaccato all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il regime speciale per i lavoratori “impatriati” è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 per incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. Qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 %. L’agevolazione è applicabile dal periodo d’imposta nel quale il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

In particolare, il secondo comma dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 2015 prevede che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale in questione i cittadini dell’Unione Europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Tali soggetti devono essere in possesso di un titolo di laurea e devono aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più oppure devono aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di studio o una specializzazione successiva alla laurea.

Per i due periodi d’imposta precedenti a quello nel quale è applicabile l’agevolazione fiscale, il soggetto beneficiario non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve aver avuto in Italia il centro principale dei propri affari ed interessi, né la dimora abituale.

Nulla viene detto espressamente dalla normativa in materia riguardo alla posizione dei soggetti distaccati all’estero che rientrano in Italia.

Nella Circolare n. 17 del 2017, però, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati distaccati all’estero non possono beneficiare dell’agevolazione in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa occupata in Italia. Questo non toglie che possono essere valutate delle specifiche ipotesi nelle quali il rientro in Italia non è la conseguenza della scadenza naturale del distacco. Ciò avviene, ad esempio, qualora il distacco viene prorogato più volte e si determina un affievolimento dei legami con l’Italia ed un radicamento del lavoratore all’estero o, ancora, quando il rientro in Italia non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa rivestita in Italia, in quanto il lavoratore assume, a seguito del rientro, un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario grazie alle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

In queste ipotesi, le particolari condizioni di rientro in Italia dei lavoratori in posizione di distacco non impediscono loro l’accesso al regime fiscale agevolato.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, nel caso specifico, dal momento che il lavoratore dipendente dell’istante è un cittadino italiano in possesso del titolo di laurea, trasferitosi fin dal 2004 all’estero per distacco e rientrato in Italia nel 2015 con l’attribuzione di un ruolo nuovo, può applicarsi il regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori “impatriati” dal 2016, ossia dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia.

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